11 novembre 2021

Liquidazione parcelle: il parere dell’Ordine non si basa sulla quantificazione dei compensi

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 179/2021

Autore: Pietro Mosella
Con il Pronto Ordini n. 179 dell’11 ottobre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da un Ordine territoriale, in merito al rilascio del parere relativo alla liquidazione della parcella.

Nello specifico, il citato Ordine si è rivolto al CNDCEC ponendo due quesiti per sapere se lo stesso:
  1. possa o debba rilasciare il parere di congruità di cui all’articolo 2233 c.c. in caso di radicale contestazione della sussistenza dell’incarico professionale da parte del (presunto) cliente;
  2. possa o debba rilasciare tale parere anche in relazione a prestazioni non comprese tra quelle per cui è attribuita competenza specifica agli iscritti nell’albo.

Prima di esaminare il parere espresso dal CNDCEC nel Pronto Ordini in commento, occorre anzitutto ricordare quanto disposto dal citato articolo 2233 del c.c., ossia che «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

Il Consiglio Nazionale, quindi, nel richiamare integralmente quanto già espresso nei precedenti Pronto Ordini in merito al parere di liquidazione di cui all’articolo 2233 c.c., effettua preliminarmente una rilevante precisazione: tale Pronto Ordini non si esprime sulla corretta applicazione della tariffa (abrogata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 1/2012), bensì rappresenta un parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.

Detto parere, quindi, non ha ad oggetto la quantificazione dei compensi, ma si limita a fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e, a titolo esemplificativo, può contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal D.M. n. 140/2012, ovvero il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.

Dopo aver effettuato questa premessa, il Consiglio Nazionale, in merito al primo quesito posto, evidenzia che l’emissione del parere da parte del Consiglio dell’Ordine è un atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e che, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 241/1990, relativa al procedimento amministrativo.

Ciò, tuttavia, non implica che il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di tale procedimento, debba accertare l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella poiché, in considerazione di quanto evidenziato nella sopra citata premessa dal CNDCEC, tale verifica compete unicamente al giudice. Diversamente, l’Ordine è chiamato, in relazione alla parcella presentata, esclusivamente a fornire indicazioni sulla tipologia della prestazione, sugli elementi che la compongono e sui criteri che potrebbero essere utilizzati dal giudice per la determinazione dei compensi.

Per quanto concerne il secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale sottolinea che, il parere, deve essere rilasciato con riferimento alle sole prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della professione, le quali sono individuate dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 139/2005, recante l’oggetto della professione. Si tratta, in particolare, delle attività riconducibili, alle materie per le quali la legge riconosce competenza specifica agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero economia aziendale e diritto d'impresa, nonché materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che formano oggetto della professione le seguenti attività:
  • l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • le perizie e le consulenze tecniche;
  • le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • la verificazione ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
  • i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, per il CNDCEC è da escludersi la competenza dell’Ordine al rilascio di un parere di liquidazione di parcella che abbia ad oggetto attività non riconducibili in alcun modo alle materie sopra elencate, ovvero il cui esercizio, così come previsto dal comma 5 del sopra citato articolo 1, non sia espressamente attribuito agli iscritti nell’Albo da altra disposizione di legge o regolamentare.
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