25 novembre 2020

Mancata comunicazione domicilio digitale: la sanzione ha natura amministrativa

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n.143 del 23.11.2020, chiarisce che la sanzione prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, ovvero la sospensione dal relativo albo degli iscritti, fino alla comunicazione del domicilio digitale non riveste carattere disciplinare, ma amministrativo.

L’informativa deriva dai chiarimenti richiesti dal CNDCEC al Ministero della Giustizia, con nota 186506 del 18.11.2020, in merito alla natura della sanzione relativa alla mancata comunicazione del domicilio fiscale, prevista dall’articolo 37 del DL Semplificazioni n.76/2020.

Il DL Semplificazioni – L’articolo 37 del DL Semplificazioni n.76/2020 ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 16 del DL n.185/2008, rimasto finora inattuato poiché sprovvisto di un sistema sanzionatorio.

In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’articolo 16, con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco, prevede l’obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Il chiarimento del Ministero della Giustizia - Con nota n.186506 del 18.11.2020, il Ministero di Giustizia chiarisce che la sanzione prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale non riveste carattere disciplinare, ma amministrativo in quanto è una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale e non riguarda in nessun modo l’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, non può giustificarsi l’instaurazione di un procedimento sanzionatorio rivestente natura disciplinare.

Inoltre, il Ministero di Giustizia sottolinea che se lo scopo del legislatore fosse stato quello di configurare una nuova sanzione disciplinare, in aggiunta a quelle tipiche già esistenti, l’avrebbe attribuita non alla competenza del Consiglio ma all’organo disciplinare.

È anche vero che l’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. n.139/2005 sanziona in termini disciplinari la violazione di norme di legge, ma nel caso di specie la sanzione della sospensione è già comminata dalla legge senza attribuire alcuna rilevanza né a ulteriori profili soggettivi o oggettivi, la cui valutazione sarebbe necessaria in sede disciplinare.

La sospensione prevista dal DL Semplificazioni è ontologicamente diversa dalla sospensione dell’esercizio professionale prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n.139/2005, in quanto quest’ultima ha una durata temporale, ovvero non superiore a 2 anni, mentre la prima è potenzialmente senza limiti di durata, essendo connessa unicamente alla comunicazione del domicilio digitale. Pertanto, si conferma la natura amministrativa della sanzione.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la sospensione dall’albo prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
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