3 gennaio 2023

Non ammessa la cancellazione dall’Albo dell’iscritto sospeso per inadempimento

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 200/2022

Autore: Pietro Mosella
Nel caso in cui un iscritto presenti richiesta di cancellazione dall’Ordine ed a carico dello stesso sia stato emesso un provvedimento di sospensione per inadempimento della comunicazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, per il Consiglio Nazionale, poiché il trasferimento è un procedimento complesso, cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 200 del 22 dicembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito al caso di cancellazione dell’iscritto sospeso per inadempimento e la conseguente verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.

Il parere del CNDCEC è scaturito a seguito di un quesito presentato da un Ordine territoriale, il quale ha posto il caso di un iscritto, a carico del quale è stato emesso un provvedimento di sospensione per inadempimento della comunicazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti. Qualora detto iscritto dovesse presentare richiesta di cancellazione dall’Ordine, visto che la sanzione deriva da un mancato adempimento di natura puramente burocratico e che la sospensione risulterebbe potenzialmente senza limiti di durata, l’Ordine territoriale intende sapere se possa comunque procedere con la cancellazione richiesta.

Il parere del CNDCEC - In via preliminare, il Consiglio Nazionale evidenzia che la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 52, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 139/2005, può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ai due anni.

Detta sanzione, pertanto, non può essere inflitta sine die, ma deve necessariamente recare una durata temporale che non sia superiore a quella massima prevista dall’Ordinamento professionale.

In particolare, per quanto concerne l’illecito rappresentato nel quesito sopra prospettato, ovvero l’inadempimento da parte dell’iscritto in merito alla comunicazione all’Ordine avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, il CNDCEC precisa al riguardo che, l’articolo 22 del Codice delle Sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato “Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria”, stabilisce al comma 3 che «la violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 29 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi».

Per completezza rispetto al caso prospettato, è bene ricordare quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del Codice deontologico, ovvero che «il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali».

Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina».

Con riferimento alla possibilità per l’Ordine di accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale, invece, per il Consiglio Nazionale la risposta è di segno negativo.

Ciò, in considerazione del fatto che, il divieto di cancellazione mentre è in corso un provvedimento di sospensione a carico di un iscritto, è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

In conclusione, quindi, secondo il Consiglio Nazionale, poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente che, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
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