11 aprile 2017

Obbligo assicurativo del professionista: le precisazioni del CNDCEC

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa – Le polizze assicurative stipulate dallo studio professionale devono estendersi anche alla copertura dei danni causati alla clientela dai collaboratori, dipendenti e praticanti. Inoltre, il professionista dipendente (dello studio) che non svolge attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa. E’ quanto chiarito dal CNDCE in risposta ad un quesito in merito (P.O. n. 65/2017).

I chiarimenti – In primo luogo il CNDCEC richiama il contenuto dell’art. 5 D.P.R. n. 137/2012, dove è stabilito che “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.

Secondo il CNDCEC, dal predetto tenore letterale si evince che l’obbligo assicurativo per il professionista è “strettamente legato all’esercizio della professione”, poiché finalizzato a tutelare la clientela a fronte dei danni che potrebbero derivare dall’esercizio della professione e non alla semplice iscrizione nell’albo professionale. Inoltre a tal proposito nella relazione ministeriale sull’argomento è stato precisato che il rischio da coprire con l’assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al cliente, con ciò facendo riferimento all’instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione professionale diretta al cliente/committente. Più in generale, continua la relazione ministeriale, si ritiene di escludere che l’obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. In altre parole, secondo quanto anzidetto i dipendenti dello studio professionale non sono tenuti alla stipula di alcuna assicurazione, poiché essi non hanno rapporto con la clientela (sono dipendenti dello studio e non esercenti la professione di commercialista).

La stessa relazione, inoltre, lascia all’interprete l’individuazione degli altri casi in cui non sussiste obbligo dell’assicurazione in quanto il professionista non ha “rapporti diretti con la clientela”.

Infine, chiarisce il CNDCEC che nel caso di studio associato, la polizza assicurativa può essere sottoscritta direttamente dallo studio ed in tal caso deve essere espressamente previsto nel contratto assicurativo stipulato che essa è diretta alla copertura dei danni derivanti dall’attività professionale esercitata dagli associati e dagli eventuali consulenti di cui lo studio stesso si avvale.
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