Con l’informativa n. 136/2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ricorda che entro il 30 novembre 2020 è necessario inviare il questionario antiriciclaggio.
Per assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall’
art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007 il CNDCEC invita gli iscritti a compilare il questionario avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:
- promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019);
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019).
Al fine di agevolare lo svolgimento, da parte degli Ordini, della funzione di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio Nazionale, per il 2019, ha messo a disposizione un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto.
Gli Ordini che per la somministrazione del questionario agli iscritti si sono avvalsi della predetta piattaforma potranno compilare solo l’allegato 1. Diversamente, gli Ordini territoriali che hanno somministrato il questionario ai propri iscritti con modalità differenti dall’adesione alla piattaforma Concerto dovranno compilare e trasmettere anche il report presente nell’allegato 2.
I dati raccolti dovranno essere comunicati al MEF entro il 31.12.2020 a completamento della Relazione annuale per il 2019 con scadenza al 30 marzo, quest’anno trasmessa solo parzialmente dal CNDCEC a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.
Obblighi di comunicazione - In base a quanto sancito dall’
articolo 11 del D.Lgs. n.231/2007 gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.
In relazione a tale funzione di vigilanza e controllo ed al suo corretto espletamento, gli ordini professionali sono sottoposti, a loro volta, al controllo da parte del Ministero della giustizia.
Inoltre, con l’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, ad opera del
D.Lgs n. 125/2019, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11, è stata ampliata la portata degli obblighi comunicativi degli Organismi di autoregolamentazione nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria, dovendo gli stessi Ordini nazionali inviare annualmente una relazione contenente una serie di informazioni relative agli studi professionali iscritti che, evidentemente, possono essere acquisite solo mediante strumenti di controllo e vigilanza ben delineati e pianificati.
Il contenuto della relazione - La relazione, che andrà inoltrata al Comitato di Sicurezza Finanziaria entro il 30 marzo di ciascun anno, dovrà indicare:
- il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;
- il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11, comma 3 e 66, comma 1 del decreto antiriciclaggio, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto, in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.