11 novembre 2022

Per l’iscritto cancellazione d’ufficio dall’albo solo a procedimento disciplinare ultimato

Il Consiglio di Disciplina territoriale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio dell’Ordine non può procedere con l’eventuale cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale, a sua volta, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 173 del 4 novembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di cancellazione d’ufficio dall’albo, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, nel quesito posto, ha rappresentato che il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito delle attività di verifica periodica di sussistenza dei requisiti d’iscrizione all’Albo [articolo 12, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 139/2005], ha accertato la presenza d’incompatibilità di un iscritto all’Albo ordinario nei confronti del quale è pendente un procedimento disciplinare.

È stato, altresì, precisato che, l’iscritto non ha conseguentemente dato riscontro all’invito a regolarizzare il proprio status e, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, l’Ordine territoriale ha chiesto al CNDCEC se, il Consiglio dell’Ordine, possa procedere d’ufficio a deliberare la cancellazione dell’iscritto inadempiente, nelle more del procedimento disciplinare ancora in corso.

È stato, inoltre, chiesto al Consiglio Nazionale se, in caso sia possibile procedere con la cancellazione d’ufficio, l’organo deputato a deliberare sia il Consiglio dell’Ordine o il Consiglio di Disciplina.

Il parere del CNDCEC –Anzitutto il Consiglio Nazionale effettua una precisazione in materia d’incompatibilità: in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa d’incompatibilità e se la medesima sia stata o meno rimossa, infatti, vi sono alcuni risvolti dal punto di vista procedurale.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:
  • nel caso di causa d’incompatibilità ancora in essere, dovrà rispettarsi la disciplina del “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tutt’ora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell’Ordine;
  • nel caso di causa d’incompatibilità già rimossa, il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.
Nella fattispecie prospettata - osserva il CNDCEC - attesa la sussistenza dell’incompatibilità dell’iscritto, la competenza a procedere è del Consiglio dell’Ordine, il quale deve aprire il procedimento sulla base del sopra citato “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato il 18 luglio 2003. A tal proposito, in virtù di quanto disposto dall’articolo 19 del menzionato decreto, tale procedimento può concludersi:
  • a) con il proscioglimento del professionista;
  • b) con la cancellazione del medesimo dall’Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa d’incompatibilità.
In base a quanto esposto nel quesito posto all’attenzione del Consiglio Nazionale, quest’ultimo osserva che, stante la pendenza di un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, ne deriva l’impossibilità di procedere con la cancellazione dell’iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Sul punto, a completamento di quanto sopra osservato, il CNDCEC ricorda, infatti, che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. Di conseguenza, poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente per il Consiglio Nazionale che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

A sostegno di questo principio, viene ricordato che, lo stesso, è affermato anche nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015 ed in vigore dal 1° giugno 2015.

Tale Regolamento, infatti, stabilisce all’articolo 5, comma 8, che “l’iscritto all’Albo…non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.

In virtù delle norme sopra richiamate, in conclusione il CNDCEC ritiene che, il Consiglio dell’Ordine, non possa procedere con l’eventuale cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale”.
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