15 aprile 2021

Revisione annuale per iscrizione all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

Chiarimenti del Dipartimento Finanze nelle Risoluzioni n. 3 e 4

Autore: Pietro Mosella
Con la Risoluzione n. 3 del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53, D. Lgs. n. 446/1997) ai fini della revisione annuale.

Il termine del 31 marzo di ciascun anno (articolo 18, comma 1, D.M. 11 settembre 2000, n. 289, recante il Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), infatti, è quello entro il quale gli iscritti al sopra citato albo sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale per la fiscalità locale, specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

La Risoluzione n. 3/DF – La summenzionata Risoluzione scaturisce a seguito di un quesito pervenuto, nel quale si chiede se il suddetto termine possa essere prorogato almeno al 1° luglio 2021, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso.

Oltre a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 18, occorre considerare quanto previsto al successivo comma 2, ossia che «gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla medesima Direzione il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997».

Nel corso dell’anno 2020 - ricorda il Dipartimento - proprio in considerazione della crisi epidemiologica, il Legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi al fine di stabilire la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (in proposito, l’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 e l’articolo 37 del D.L. n. 23/2020).

Sul punto, lo stesso Dipartimento richiama anche la Risoluzione n. 4/DF del 22 maggio 2020, con la quale è stato chiarito che la sospensione dei termini in discorso riguardava anche quello del 31 marzo 2020, fissato per la procedura di revisione dei requisiti.

Lo stesso documento di prassi, inoltre, ha affermato che, ferma restando l’effettuazione dell’adempimento in questione entro il termine stabilito dai provvedimenti di proroga, andavano comunque considerate le disposizioni in materia di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all’articolo 1, commi da 784 a 815, Legge n. 160/2019).

Per quanto concerne il 2021, invece, la Risoluzione in commento precisa che, il termine del 31 marzo oggetto del quesito, non è, attualmente, suscettibile di essere prorogato se non attraverso un apposito provvedimento legislativo di rango primario. Occorre, al contempo, considerare, che il termine entro il quale i soggetti iscritti devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime (di cui al comma 807, articolo 1, Legge n. 160/2019), è stato prorogato al 30 giugno 2021 per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1093, Legge n. 178/2020.

Viene, quindi, riproposta – come fa notare il Dipartimento – una situazione analoga a quella del 2020, poiché la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale deve necessariamente attendere lo spirare di tale ultimo termine prima di poter concludere l’istruttoria relativa al controllo della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo.

Infine, il Dipartimento richiama anche quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento di cui al Decreto 11 settembre 2000, n. 289, il quale consente, comunque, ai soggetti iscritti nell’albo di partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di gestione delle entrate degli enti locali presentando, in luogo dell'attestazione dell'iscrizione nell'albo rilasciata dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, un’apposita autocertificazione. In tal caso, però, «l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo».

Risoluzione n. 4/DF – Sempre il 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 4 ha fornito chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997) per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali. Il Dipartimento, infatti, è stato chiamato a pronunciarsi circa le modalità con le quali i suddetti soggetti possono iscriversi nella sezione separata dell’albo (prevista dall’articolo 1, comma 805, Legge n. 160/2019) nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria nella predetta sezione.

In attesa della definitiva emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata, il Dipartimento (al fine di contemperare le esigenze manifestate dagli enti locali, che intendono procedere agli affidamenti, e quelle delle società che svolgono le attività in questione) ritiene che, i soggetti interessati, possano richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo in questione.

Lo stesso aggiunge che, all’atto dell’iscrizione, le società interessate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo (ai sensi dell’articolo 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289), mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione.

Una volta ottenuta l’iscrizione provvisoria, le società in questione potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

Quando, infine, sarà emanato il decreto (di cui all’articolo 1, comma 805, Legge n. 160/2019 con il quale saranno definiti i criteri d’iscrizione), sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.
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