23 dicembre 2021

Ripresa operazioni elettorali: validi i voti espressi per corrispondenza prima della sospensione

I chiarimenti del CNDCEC in vista delle elezioni del 20-21 gennaio 2022

Autore: Pietro Mosella
Le elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti, come annunciato dai tre Commissari straordinari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nell’Informativa n. 114/2021, si terranno il 20 e 21 gennaio 2022. Più precisamente, in detta Informativa, si comunica che “nella seduta del 2 dicembre 2021, preso atto del decreto di scioglimento del Consiglio Nazionale del 25 novembre 2021, a seguito dei confronti informali con gli Uffici del Ministero, gli scriventi hanno deliberato il proseguimento dell’iter elettorale ed hanno fissato nei giorni 20 e 21 gennaio 2022 la data per l’assemblea elettorale dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati pari opportunità”.

Proprio in vista delle imminenti e summenzionate elezioni, quindi, al Consiglio Nazionale sono pervenuti diversi quesiti in merito alla ripresa delle operazioni elettorali, con i conseguenti chiarimenti contenuti nel Pronto Ordini n. 252 del 15 dicembre 2021.

Nello specifico, un Ordine territoriale ha posto tre quesiti in merito alla prosecuzione delle operazioni elettorali previste, appunto, per le date del 20 e 21 gennaio 2022. È stato, quindi, chiesto:
  1. se i voti già espressi per corrispondenza prima della sospensione delle operazioni elettorali devono essere mantenuti;
  2. se le giornate nelle quali gli iscritti possono ritirare la scheda per esprimere il voto per corrispondenza possono essere individuate nel periodo indicato nell’Informativa n. 114/2021 che va dal 5 gennaio al 14 gennaio, a prescindere dal numero di giornate nelle quali tale attività si è già svolta nel mese di settembre;
  3. se l’assemblea elettorale possa essere convocata in una sede diversa da quella indicata nell’avviso di convocazione pubblicato per il voto dell’11 e 12 ottobre 2021.

Preliminarmente, il CNDCEC, indipendentemente dall’esame dei singoli quesiti posti, osserva che, a seguito del decreto cautelare n. 5097 del 25.09.2021 emesso dal TAR Lazio, confermato dall’ordinanza n. 5547/2021 dello stesso TAR, a partire dal 26 settembre 2021 è stato sospeso il procedimento elettorale per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine territoriali.

Successivamente, venuta meno la sospensione per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6202 del 19.11.2021, il CNDCEC ne ha deliberato la prosecuzione, fissando le date del 20 e 21 gennaio 2022. Quindi, alla data in cui le operazioni elettorali sono state sospese dal provvedimento del TAR Lazio, erano iniziate da due giorni (a partire dal 24 settembre 2021) le operazioni relative al voto per corrispondenza e, di conseguenza, le stesse devono riprendere da quel momento.

In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, passando all’esame dei singoli quesiti posti, per quanto concerne il primo, il Consiglio Nazionale risponde in maniera positiva all’interrogativo posto, in quanto considera pienamente validi i voti per corrispondenza espressi prima della sospensione delle operazioni elettorali. Di conseguenza, gli iscritti che avessero già esercitato il diritto di voto, non potranno recarsi nuovamente alle urne.

In merito al secondo quesito pervenuto, il CNDCEC fornisce anche in tal caso risposta positiva, in virtù del fatto che, come già osservato, le operazioni elettorali, dovranno riprendere dal momento in cui furono sospese. A quella data - spiega il Consiglio Nazionale - residuavano ancora dieci giorni per completare le operazioni relative al voto per corrispondenza e, tra il 5 e il 14 gennaio 2022, intercorrono proprio i medesimi dieci giorni. Pertanto, l’arco temporale individuato nell’Informativa n. 114/2021 dello stesso Consiglio (prot. n. 13951 del 07/12/2021) già tiene conto delle giornate in cui sono state compiute le operazioni elettorali concernenti il voto per corrispondenza prima della sospensione. In tale arco temporale, l’Ordine potrà individuare in autonomia le giornate per raccogliere il voto per corrispondenza.

In relazione al terzo quesito posto, infine, il CNDCEC concorda sul fatto che, il Consiglio dell’Ordine, possa modificare la sede di svolgimento dell’assemblea elettorale ed individuarne una nuova rispetto a quella già comunicata con l’avviso di convocazione per le date dell’11 e 12 ottobre 2021 per sopravvenute esigenze e/o necessità (ad esempio: indisponibilità della sede esterna già individuata per le nuove date; limitata estensione dei locali al fine di garantire il distanziamento sociale di sicurezza ed evitare assembramenti, etc.), da indicare come motivazione nella relativa delibera.

Deve, inoltre, tenersi in considerazione che, la sede dello svolgimento dell’assemblea elettorale risulta tra le informazioni essenziali che l’articolo 6, comma 3, lett. b) del Regolamento elettorale prevede debbano essere contenute nell’avviso di convocazione della stessa assemblea, che a sua volta deve essere comunicato agli iscritti. In virtù di ciò, quindi, il CNDCEC ritiene che, il nuovo luogo di svolgimento dell’assemblea, debba essere comunicato con le medesime modalità con le quali si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e di prosecuzione delle elezioni.

Tuttavia, considerata la rilevanza della modifica, lo stesso Consiglio Nazionale consiglia di utilizzare anche le altre forme di comunicazione, al fine di poter dare una maggiore diffusione e raggiungere il maggior numero degli iscritti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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