21 giugno 2022

Società di capitali: serve limite quantitativo alla responsabilità degli organi di controllo

Istanza del CNDCEC al Ministero della Giustizia per aprire un tavolo di confronto

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha sottoposto al Ministero della Giustizia un’istanza, al fine di una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli stessi, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari e preveda l’introduzione di un limite quantitativo.

Sul tema, il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, nell’istanza alla Ministra Marta Cartabia ed al Sottosegretario, Francesco Paolo Sisto, chiede anche l’apertura di un tavolo tecnico di confronto sulla materia. “Non si tratta - puntualizza de Nuccio - di una tensione ad evitare responsabilità per il proprio operato, bensì della necessità per il professionista coinvolto di poter agire in un perimetro leggibile dei confini in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento e anche successivamente”. Del resto, sottolinea, “in questa direzione si sono espresse recentemente anche le Commissioni Giustizia di Camera e Senato”.

L’istanza al Ministero della Giustizia - Vista l’attualità del tema - si legge nell’istanza presentata - è in primis una necessità di sistema che ad una sempre più ampia discrezionalità di giudizio attribuita all’organo di controllo societario, finalizzata a favorire la più tempestiva emersione della crisi di un’impresa, non debba corrispondere una responsabilità indiscriminatamente ampliata nel giudizio ex post che può esser dato di quell’operato.

Le Commissioni Giustizia di entrambe le Camere, infatti, nei pareri richiamati in precedenza, hanno esplicitamente auspicato che “andrebbe valutata l’introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari”, riportando tale auspicio anche tra le osservazioni al parere favorevole. Di conseguenza - osserva il Consiglio Nazionale - se anche le Camere, su un atto del Governo così rilevante e pertinente si esprimono in modo così esplicito, è lecito ritenere mature le circostanze che consentono di rivedere le attuali disposizioni che rendono illimitata la responsabilità del Collegio sindacale impropriamente, oggi, al pari di quella di chi materialmente si rende colpevole di aver causato un danno patrimoniale, ovvero l’organo amministrativo.

L’esperienza ultraventennale della riforma del diritto societario autorizza a ritenere doveroso di superare l’affermazione contenuta a suo tempo nella relazione di accompagnamento al D. Lgs n. 6/2003. La responsabilità ha, infatti, anche e soprattutto una funzione di deterrente, di spinta ad evitare violazioni dei rispettivi doveri. La conservazione di questa funzione deterrente se, da un lato, implica un sistema di responsabilità per colpa (non già un sistema di responsabilità oggettiva), d'altro lato può operare efficacemente solo con un sistema di responsabilità illimitata: consentire infatti una responsabilità limitata, facilmente assicurabile con premi modesti (per di più spesso a carico della stessa società amministrata o controllata), renderebbe gli amministratori, i sindaci e i revisori sostanzialmente irresponsabili e, quindi, privi di ogni tensione per porre in essere comportamenti diligenti, rispettosi della legge e senza conflitti d’interesse.

Il CNDCEC evidenzia, altresì, che l’attuale assenza di qualunque limite ha prodotto e produce reiterate situazioni distorte, soprattutto in sede di procedure concorsuali, laddove si riscontra troppo spesso che una delle principali fonti dell’attivo è data dal presumibile realizzo delle azioni risarcitorie esperite nei confronti degli unici soggetti che, per legge, sono assistiti da copertura assicurativa: i professionisti componenti degli organi di controllo.

A tal proposito, per i commercialisti si dovrebbe aprire la discussione su quali possano essere gli asseriti “poteri impeditivi” che sono richiamati quali motivazione di colpevolezza in tante sentenze, ma è una discussione di pura dottrina che richiede un’altra e diversa sede e, forse, più opportunamente una revisione di sistema.

Per quanto concerne le norme penali fallimentari richiamate nei pareri parlamentari in corso di revisione, è necessario ricordare che le polizze assicurative professionali sono contrattualmente non attivabili in sede penale. Ciò, per quanto comprensibile laddove la sede penale ha come riferimento il comportamento doloso, assume connotati assai meno accettabili quando il comportamento è asseritamente doloso in virtù della fattispecie giurisprudenziale del “dolo eventuale”, che negli ultimi anni è stata progressivamente allargata affiancandola in parallelo alla configurazione del tutto ideale e mai circostanziata dei citati “poteri impeditivi” del Collegio sindacale.

L’istanza, infine, specifica che, tutto il citato percorso processuale, vede il professionista esposto al rischio (gravissimo) di misure cautelari, anche solo per il summenzionato aspetto per cui la copertura assicurativa non è attiva in virtù del rilievo penale delle condotte sottoposte a processo, misure illimitate nella potenziale portata al pari della responsabilità riferibile ai sindaci.

Concludendo, nel dettaglio, si chiede al Ministero nell’istanza, di aprire un tavolo di confronto anche con i suoi uffici tecnici, al fine di individuare una revisione normativa equilibrata che:
  • introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;
  • introduca una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell’esperienza di altri Paesi europei (soluzione che può ricondursi alla tecnica dei multipli dei compensi attribuiti);
  • ponga fine alle distorsioni sommariamente ricordate e, contestualmente, trovi spazio applicativo anche in seno ai lavori di revisione dei reati fallimentari adesso che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sta molto ampliando gli ambiti discrezionali dell’attività professionale qualificata.
Tutto ciò, fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici oltre che risarcitori, che debbono restare assolutamente fermo presidio di legalità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy