5 luglio 2021

STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 99/2021

Autore: Pietro Mosella
L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP in cui la maggioranza del capitale sociale è detenuta dal socio professionista non commercialista, è subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni, quali l’oggetto sociale che indica le attività esercitate dai soci professionisti, il possesso dei titoli abilitativi e i requisiti dei soci professionisti ordinistici.

Qualora il socio non commercialista sia (ri)qualificabile come socio per finalità di investimento, sarà indispensabile limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, al fine di evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 99 del 30 giugno 2021, pubblicato dal CNDCEC.

Il parere è scaturito a seguito di un quesito pervenuto al Consiglio Nazionale nel quale un Ordine territoriale chiede se sia consentita l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP, costituita nella forma della S.r.l., da parte di un iscritto all’Albo dei commercialisti e un altro professionista iscritto presso l'Ordine dei Medici. Nel quesito si rappresenta che lo statuto della costituenda società, prevede l'esercizio unico ed esclusivo dell'attività di commercialista e la ripartizione delle quote di partecipazione come segue: il 5% sottoscritte dal dottore commercialista e il restante 95% dal professionista iscritto presso l'Ordine dei Medici, al quale è demandata anche l'amministrazione della società. Al quesito non viene allegato lo statuto della STP.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale ricorda, dapprima, quanto previsto nell’articolo 10, comma 4, lett. b) della Legge n. 183/2011, ossia che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare (almeno) la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Sul punto si rammenta, altresì, che secondo la giurisprudenza, la prevalenza dei 2/3 dei soci professionisti deve essere rispettata sotto un duplice profilo:
  • sia con riferimento al numero dei soci professionisti (almeno due);
  • sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).

Occorre precisare che, i soci professionisti, non sono tenuti ex lege a conferire la propria prestazione professionale (diventando nella STP S.r.l. soci d’opera): essi possono conferire denaro o altri beni e obbligarsi verso la STP a svolgere l’incarico professionale, conferito dal cliente alla società, secondo gli strumenti previsti dal nostro ordinamento. La Legge n. 183/2011, infatti, - come fa notare il Consiglio Nazionale - non contiene disposizioni sul regime di amministrazione della STP.

L’interpretazione di riservare nello statuto l’amministrazione della STP ai soci professionisti sembra preferibile ad avviso del CNDCEC, sia per evitare la riconducibilità della fattispecie nell’ambito applicativo dell’articolo 2238, comma 1, c.c., sia per sottrarre i soci professionisti a possibili condizionamenti dei soci investitori, quando presenti nella compagine societaria.

Altro aspetto rilevante evidenziato dal Consiglio Nazionale, in virtù delle previsioni recate dall’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011 e di quelle contenute nell’articolo 1, comma 1, lett. b), del D.M. n. 34/2013, è quello relativo alla possibilità della costituzione di società multidisciplinari, vale a dire società costituite tra appartenenti a differenti professioni regolamentate, per l’esercizio delle quali l’ordinamento richiede l’iscrizione in un Albo o Elenco, nei limiti di compatibilità con quanto previsto negli ordinamenti professionali.

In tal caso, la compagine societaria, deve annoverare soci professionisti esponenti delle professioni regolamentate dedotte nell’oggetto sociale.

Di conseguenza, qualora la STP sia multidisciplinare, può individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale (in modo conforme a quanto previsto nell’articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013).

Nel documento in commento, il CNDCEC evidenzia come, secondo la dottrina, la necessità di evitare che l’indicazione nell’oggetto di una delle attività professionali come prevalente sia finalizzata a eludere regimi disciplinari, renderebbe maggiormente appropriato che la STP multidisciplinare si iscriva in tanti albi professionali quante sono le attività professionali esercitate, con conseguente assoggettamento al relativo regime disciplinare.

Considerando il quesito posto e quanto previsto dallo statuto della società in questione, le soluzioni prospettate dal CNDCEC sono le seguenti:
  • a) se il socio non commercialista partecipa alla STP come socio professionista, fermo restando quanto sopra illustrato in ordine al regime disciplinare della società, l’oggetto sociale della società deve indicare le attività professionali regolamentate esercitate dai soci professionisti ordinistici, in possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, individuando, se del caso, come prevalente l’attività professionale di Commercialista. L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo della STP sarà subordinata alla ricorrenza di tali condizioni;
  • b) se il socio non commercialista sia (ri)qualificabile come socio per finalità di investimento, si rammenta che, aderendo all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, peraltro non avallata dalla giurisprudenza di merito cui prima si è fatto cenno, il CNDCEC, con l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3, in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale, possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti, ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

Concludendo, in base alla soluzione prospettata dal CNDCEC, quindi, l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo della STP sarà subordinata alla ricorrenza delle condizioni sopra descritte.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy