10 marzo 2023

Whistleblowing, due facce della stessa medaglia?

Autore: Massimiliano Follis
Il fenomeno del whistleblowing ha assunto fin dalla sua introduzione, e tuttora assume, un ruolo sempre più centrale all'interno del mondo lavorativo, che sia pubblico o privato. Con il termine whistleblowing si intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (whistleblower), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

La figura del c.d. whistleblower (letteralmente “colui che soffia il fischietto”) è stata elaborata negli Stati Uniti per indicare l’individuo che denunci attività illecite all’interno dell’organizzazione di appartenenza.

Si parla di whistleblowing “interno” quando la segnalazione viene posta in essere da un dipendente di un'azienda per tramite di canali di segnalazione interni a quest'ultima. Questi strumenti hanno lo scopo di garantire un canale di comunicazione a tutti coloro che vengono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno della singola organizzazione. Tale circostanza produce benefici e vantaggi sotto vari punti di vista, tra cui anche quello prettamente economico, alle singole organizzazioni. Vari studi condotti nel corso degli anni hanno dimostrato, infatti, come una parte considerevole del volume d'affari prodotto annualmente venga disperso, o comunque ridotto, a causa di comportamenti di natura illecita o quantomeno scorretti. Un esempio emblematico si può purtroppo quotidianamente riscontrare all'interno degli enti della pubblica amministrazione, dove talvolta “dipendenti” scorretti e privi di scrupoli si svendono alla mercé del miglior offerente, in danno della cosa pubblica.

E' proprio in questo contesto che si è iniziato a parlare di whistleblowing, nato inizialmente come strumento di contrasto al sistema corruttivo all'interno della Pubblica Amministrazione, dove la corruzione era diventata sempre più dilagante. Il legislatore ha valutato, pertanto, di affiancare a quello che fino ad un po di tempo fa era stato un approccio prettamente repressivo, uno strumento di prevenzione atto a far leva sul senso civico del singolo, suscitandone il rispetto delle regole e il perseguimento della tutela del bene comune.

Quando invece la denuncia di irregolarità viene manifestata pubblicamente, ovvero per esempio innanzi all'autorità giudiziaria competente, siamo in presenza di whistleblowing c.d. “esterno”.

Sicuramente è la prima tipologia menzionata quella di maggior interesse, sul quale il legislatore comunitario prima, e nazionale poi, ha mirato a normare, salvaguardando in primis l'identità del segnalante. Un caso divenuto celebre è sicuramente quello dei cosiddetti Panama Papers, che ha portato alla luce frodi fiscali internazionali, e la configurazione di diverse fattispecie di reato di natura prettamente fiscale/tributaria e non.

Con questa doverosa premessa, nell'ambito dell'attuazione della direttiva UE (2019/1937) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. direttiva whistleblowing), e delle relative disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente richiesto il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, autorità principe per la tutela di quest'ultimi, relativamente ad uno schema di decreto legislativo avente ad oggetto l'attuazione della sopra citata direttiva.

Quest'ultima introduce un livello minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, ritenendo che coloro i quali “segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali” esercitano il diritto alla libertà di espressione (ex art.21 della Costituzione).

Il decreto legislativo ha l'obiettivo di uniformare la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative ovvero condotte lesive di specifici beni giuridici, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Di seguito si enuncia, per una maggior completezza, un breve excursus delle principali disposizioni novellate. L'art.1 estende l'ambito applicativo, prendendo in considerazione anche le segnalazioni relative a violazioni di diritto interno; l'art.3, invece, ne individua l’ambito di applicazione soggettivo, individuando i soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti, ovvero “tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto”.

Gli artt.4 e 5 mirano a salvaguardare ed allo stesso tempo a garantire la riservatezza del segnalante, per esempio anche mediante il ricorso alla crittografia.

Gli artt.7 e seguenti disciplinano, invece, le caratteristiche dello strumento di segnalazione esterno radicato presso l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), sia per il settore pubblico che per quello privato.

Viene espressamente enunciato come principio generale l'obbligo di riservatezza, secondo il quale le segnalazioni non possano essere utilizzate se non per darvi seguito, con l'espresso divieto di rivelazione a persone diverse da quelle specificamente autorizzate. A completamento di quanto detto si precisa, inoltre, come le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione, possano essere conservate esclusivamente per il tempo necessario alla loro definizione, e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della medesima procedura di segnalazione.

Lo schema del decreto ha di fatto recepito tutte le indicazioni fornite dal Garante, già espresse nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo, con particolar riferimento al perfezionamento della disciplina degli obblighi di riservatezza ed alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione a supporto della segnalazione. Pertanto è stato espresso parere favorevole da parte della sopra citata Autorità.

Alla luce di quanto sopra esposto si può azzardare nel ritenere di essere in presenza di una svolta, o quantomeno di un rilevante passo in avanti, in un iter travagliato che ha portato alla ribalta una tematica tanto dignitosa quanto estremamente delicata dal punto di vista della tutela. Con il parere favorevole espresso dalla massima Autorità nazionale in materia di protezione dei dati personali, si è giunti a massimizzare i risultati e le mire individuate dalla direttiva comunitaria, ed allo stesso tempo a garantire la massima protezione e riservatezza nei confronti del segnalante.

Con questa determinazione assunta dalle autorità nazionali, che cerca di bilanciare nel migliore dei modi possibili i vari interessi coinvolti, conferendo adeguate forme di tutela e protezione, si auspica che sempre più lavoratori, possano ravvisare e denunciare liberamente eventuali illeciti riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, rafforzando ed allo stesso tempo consolidando quel senso civico che purtroppo, negli ultimi anni, è venuto a mancare da parte dei più.
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