13 dicembre 2018

ACE: trattamento fiscale applicabile alla differenza negativa risultante da fusione

Autore: Pietro Mosella
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 16, pubblicato il 12 dicembre 2018, è intervenuta sull’agevolazione ACE (D.L. n. 201/2011), in merito al trattamento fiscale applicabile alla differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione IFRS 3.

IFRS 3 - Si ricorda che, la finalità del sopra citato principio “International Financial Reporting Standard” (IFRS) 3, è di migliorare la rilevanza, l'attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un'entità fornisce relativamente ad un’aggregazione aziendale e ai suoi effetti. Esso ha lo scopo di definire l’informativa di bilancio di un’entità che intraprenda un’aggregazione aziendale.
In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto.
L’aggregazione aziendale consiste nell’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio.

Un'entità deve stabilire se un'operazione o un altro evento sia un’aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nell’IFRS in questione, il quale dispone che, le attività acquisite e le passività assunte, costituiscono un'attività aziendale.
Se le attività acquisite non sono un'attività aziendale, l'entità che redige il bilancio deve contabilizzare l'operazione o un altro evento come un'acquisizione di attività.

L’ IFRS 3 ha cancellato il precedente metodo di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, ossia il pooling of interests method, optando per un metodo unitario rappresentato dal purchase method.
Ciò significa che, l’acquirente, procede con il rilevare tanto le attività, quanto le passività e le passività potenziali alla data di acquisizione e, in alcuni casi, l’avviamento verrà poi sottoposto ad una eventuale riduzione di valore.

L'applicazione del metodo dell'acquisto richiede:
  • l'identificazione dell'acquirente;
  • la determinazione della data di acquisizione;
  • la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita;
  • la rilevazione e valutazione di un utile, se l’acquisto è stato favorevole, o dell’avviamento in generale.

Il Principio di diritto n. 16 – Nel principio in commento, l’Agenzia osserva che, la differenza negativa (bargain purchase) che emerge da un’operazione di fusione contabilizzata come provento di conto economico, sulla base del principio contabile internazionale IFRS 3 "Aggregazioni aziendali", usando il cosiddetto "metodo dell'acquisto" ("purchase method"), non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell'ACE.

Come si afferma nel principio qui in esame, la regola suddetta, si desume dal generale principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi, con particolare riferimento
alle operazioni di fusione, in capo a soggetti IAS adopter, rispetto a soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
Ciò, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi, già emergente dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48, come successivamente confermato sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012, sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, riguardanti l'agevolazione dell’ACE.
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