6 agosto 2019

Ecobonus: codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito ceduto

Autore: Redazione Fiscal Focus
La detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dalla Legge n° 296/2006 che ne ha definito l’ambito di applicazione, gli interventi agevolabili, la percentuale di detrazione spettante nonché le modalità di fruizione della detrazione.

Con il provvedimento n° 100372 del 18/04/2019 e con la Circolare n°13/E del 31/05/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito precise indicazioni riguardo la cessione del credito sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n° 205/2017). Nello specifico, la predetta Legge ha esteso la possibilità di cessione del credito, per le detrazioni disciplinate dall’articolo 14 del D.L. n° 63/2013, anche alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il predetto provvedimento prevede che il credito ceduto sia ripartito in 10 quote annuali di pari importo, proprio come la detrazione spettante.

Con la risoluzione n° 74 del 5 agosto 2019 l’Agenzia ha reso noto che le quote annuali dei suddetti crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituito con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.

Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Per l’utilizzo in compensazione, il cessionario deve preventivamente accettare i medesimi crediti attraverso le funzionalità messe a disposizione sul sito internet dell’Agenzia.

Istituzione codice tributo ZFU Genova
In seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018, è stata istituita una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova con l’articolo 8 del D.L. n° 109/2018.

Precisamente, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal citato articolo 8 del DL n° 109 del 2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n° 73 del 5 agosto 2019 l’Amministrazione ha istituito il seguente codice tributo:
  • “Z161 - denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del DL n. 109/2018 e succ. modif.”.

Il predetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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