19 novembre 2018

Violazione norme previdenziali. Cartella valida oltre il biennio

Alla riscossione di sanzioni amministrative a mezzo di ruolo esattoriale non si applica il regime di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/73

Autore: Paola Mauro
Nel caso di sanzioni amministrative per la violazione di norme in tema di rapporto di lavoro, la notifica della cartella esattoriale può avvenire oltre il termine di due anni da quando l’ordinanza-ingiunzione è divenuta definitiva, poiché non si applica l’art. 25, D.P.R. n. 602 del 1973, operando la prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28, L. n. 689 del 1981.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione (Sez. 3 civ.) con la Sentenza n. 28529/2018 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.

A un imprenditore campano è stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per il mancato adempimento all'obbligo di comunicare all’ufficio competente il nominativo dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione nei limiti in cui ha ritenuto operante il termine decadenziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, e tale decisione ha trovato conferma in sede di appello.

In particolare, la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto applicabili alla fattispecie di cui è causa le disposizioni in tema di riscossione delle imposte dirette e delle relative sanzioni (D.P.R. n. 602 del 1973 e D.lgs. n. 472 del 1997), in quanto espressamente richiamate dall'articolo 27 della Legge n. 689 del 1981, ivi incluso il termine di decadenza biennale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c):
  • In base alla disposizione citata sopra: «Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: … c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio».

Pertanto, ad avviso della Corte di merito, poiché l'ordinanza-ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli è divenuta definitiva, per mancata opposizione, nel 2005, si è verificata la decadenza eccepita dalla Società appellata, in quanto la cartella esattoriale è stata notificata nel febbraio 2009, invece che entro il 31 dicembre 2007.

Ebbene, l’assunto del Giudice d'Appello non è risultato in linea con la giurisprudenza di legittimità, che, a più riprese, ha affermato l’inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25, D.P.R. n. 602 del 1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi.

La previsione dell’art. 25 cit. – spiegano gli Ermellini nella sentenza in esame - è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (v. sul punto Corte Cost. n. 280 del 2005). Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del Codice della strada. In questi casi, infatti, non vi è una “limitata difesa” del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario, l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'Agente di Riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda.

Conseguentemente – affermano ancora i Massimi Giudici -, poiché le fattispecie non sono identiche e neppure simili, deve concludersi che l’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 non è compreso fra quelle «norme previste per la esazione delle imposte dirette» cui rinvia l'articolo 27 della Legge n. 689 del 1981; sicché, alla riscossione di sanzioni amministrative a mezzo di ruolo esattoriale non si applica il regime di decadenza ivi previsto.
  • Gli Ermellini, quindi, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981».

In applicazione del principio, i Giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso ministeriale con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
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