19 gennaio 2021

Istituiti i codici tributo per i versamenti separati di TEFA e TARI

Autore: Redazione Fiscal Focus
In base a quanto stabilito dall’articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA - è riscosso unitamente alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della medesima legge.

Dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con decreto del Mef del 1° luglio 2020. Nello specifico, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 5/2021.

TEFA - Per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
  • “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;
  • “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.

Compilazione F24- In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “rateazione/mese rif” indicare il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Compilazione F24 EP -In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).
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