30 maggio 2020
30 maggio 2020

Istituzione del codice tributo versamento IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

E istruzioni di versamento IMU

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito a partire dal 2020 l’imposta unica comunale, ad esclusione delle disposizioni relative alla TARI, l'imposta sui rifiuti e dall'IMU, l’imposta municipale propria, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Le modalità di versamento dell’IMU, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sono disciplinate dal Provvedimento n. 214429/2020 dell'Amministrazione Finanziaria.

Al fine di semplificare gli adempimenti, con la Risoluzione n.29/2020 l'Agenzia delle Entrate rende noto che i versamenti relativi all'IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E/2012 e n. 33/E/2013, di seguito elencati:
  • “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
  • “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
  • “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
  • “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
  • “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
  • “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Inoltre, per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il seguente codice tributo:
  • “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Compilazione F24- I predetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Modello F24 EP - Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i seguenti codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E/2012 e n. 33/E/2013:
  • “350E” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
  • “351E” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
  • “353E” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
  • “355E” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
  • “357E” denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
  • “358E” denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
  • “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Compilazione del modello - In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri):
    • nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione);
    • nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento);
    • nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati);
    • dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”.

Versamento relativo ad anni d'imposta fino al 2019- per gli anni d’imposta fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 e F24 EP:
  • i versamenti dell’IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E/2012, n. 53/E/2012 e n. 33/E/2013;
  • i versamenti della TASI sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n.46/E e 47/E del 2014.
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