3 dicembre 2020

Piattaforme marine: istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta immobiliare

Nuovi codici anche per la registrazione atti pubblici e scritture private

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dal 2020, n base a quanto disposto dall’articolo 38 del Decreto Fiscale collegato alle Legge di Bilancio 2020 n.124/2019, è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine IMPi in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, così come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

L’imposta è calcolata su un’aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base.
Esclusivamente per il 2020, l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, direttamente allo Stato il quale poi provvede alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale.
Per consentire il versamento dell’imposta, con la Risoluzione n. 77/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo:
  • 3970” denominato “IMPi - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Compilazione F24 -In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento. In tal caso occorre indicare l’anno in cui andava versata l’imposta;
  • barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.

Registrazione atti pubblici e scritture private -Con il Provvedimento n. 18379/2020 del 27.01.2020 è stato stabilito che anche, in caso di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, per le somme dovute in relazione alla registrazione di atti pubblici, delle scritture private autenticate e all’imposta sulle donazioni occorre utilizzare il modello F24. Per tale motivo, con la Risoluzione n.76/2020, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
  • “1560” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”;
  • “1561” denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
  • “1562” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”;
  • “1563” denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;
  • “1564” denominato “ATTI PUBBLICI - Interessi”;
  • “1565” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”;
  • “1566” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”;
  • “1567” denominato “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”;
  • “1568” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”;
  • “1569” denominato “Imposta sulle donazioni”;
  • “1570” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.

Compilazione F24- In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Avvisi di liquidazione - Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni e per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016, n. 57/E del 18 luglio 2018, n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020, di seguito indicati, appositamente ridenominati:
  • “A196” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A140” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A142” ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A151” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A198” denominato “Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”.

Compilazione F24- In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. I nuovi codici tributo saranno operativi a decorrere dal 7 dicembre 2020.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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