15 ottobre 2021

Sismabonus acquisti: attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto

Autore: Redazione Fiscal Focus
È possibile accedere al “Sisma bonus acquisti”, disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche nel caso in cui l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato sia stata depositata allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita.

Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 688/2021.

Articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 – Il citato articolo dispone la detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lettera i del TUIR), mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Si precisa che tale detrazione non è condizionata dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato poiché ogni acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.

In merito, l’Amministrazione Finanziaria con la circolare del 3 luglio 2020, n. 38/E ha precisato che la detrazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia, si precisa che è necessario che l’asseverazione attestante la riduzione delle classi del rischio sismico sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile, oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Richiamando il citato DM del Ministro delle Infrastrutture, in merito ai termini di presentazione dell’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto, il comma 4 dell’articolo 3 dispone che: “Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” e che “l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.

Il successivo comma 5 stabilisce che: “L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.


Dunque, la citata norma in merito all’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito.

In conclusione, è possibile fruire del Sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato sia stata depositata al SUAP, successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita; fermo restando che l’asseverazione attestante la riduzione classi del rischio sismico sia presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile.
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