29 luglio 2020

Soggetti residenti in paesi terzi: possibile l’identificazione diretta se vi sono accordi di cooperazione amministrativa

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 44/2020 ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’articolo 35-ter, comma 5 del Decreto IVA.

In particolare, l’Ufficio istante intende sapere se i soggetti non residenti in Italia, ma stabiliti in Norvegia, possano avvalersi dell’identificazione diretta prevista dall’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di assolvere gli obblighi di imposta nel nostro Paese.

L’articolo 35-ter del Decreto IVA, emanato in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della VI Direttiva CE, disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.

L’identificazione diretta - Secondo tale Direttiva, ogni Paese membro deve consentire l’identificazione diretta agli operatori stabiliti in un altro Stato appartenente all’Unione europea per assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel territorio di tale Stato.

Quindi, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato hanno facoltà di identificarsi direttamente, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

A differenza di quanto previsto per i soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali scatta automaticamente la possibilità di identificarsi direttamente ai fini Iva in altri Stati membri, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale possibilità è subordinata alla verifica dell’esistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE.

La convenzione con la Norvegia - Il 1° agosto 2018, il Regno di Norvegia ha sottoscritto con l’Unione europea un accordo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi. Tale accordo ha “l’obiettivo di porre in essere il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’Unione e la Norvegia onde consentire alle autorità incaricate dell’applicazione della legislazione sull’IVA, di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA”.

Tale accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.
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