Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte di Cassazione ha affermato che: «Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all'originario termine tributario».
Nel caso di specie, in applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, rispetto all’anno d’imposta 2014, a partire dal quale è applicabile la fattispecie incriminatrice introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015, la data di perfezionamento del reato è il 21/12/2015, tenuto conto della proroga dell’originario termine di pagamento a opera del D.P.C.M. del 28/07/2015.
(prezzi IVA esclusa)