23 luglio 2020

Trattamento ai fini Iva. Indennità recesso contratto

Focus n. 98 - 2020

Per parlare di corrispettivo di una prestazione, ai fini Iva, è necessaria la sussistenza di un nesso diretto tra servizio reso e controvalore ricevuto, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l'effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell'ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni. L’indennità forfetaria di scioglimento da un vincolo contrattuale è priva del citato nesso diretto, e, in quanto tale, non soggetta a Iva. E infatti l’art. 15, primo comma, lett. a), Dpr. n. 633/72 esclude dall’Iva le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o inadempimenti. In ogni caso, poi, il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'Iva di rivalsa che assume indebitamente assolta, potendo, in tale ipotesi, solo agire con azione di ripetizione nei confronti del cedente.
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