Secondo alcuni orientamenti del Ministero delle Finanze in merito all’applicazione degli artt. 49 e 51 del D.Lgs. 231/07,nei collegi sindacali con funzione di revisione legale dei conti, l’obbligo delle comunicazioni relative alle irregolarità sull’utilizzo del contante riguarda l’organo collegiale e non il singolo componente dello stesso. La contabilità semplificata esime il commercialista da ogni obbligo di comunicazione in merito alle irregolarità sui contanti dei propri clienti. Nessuno sconto, invece, per i protestati, i pignorati ed i falliti i quali dovranno rispettare le regole generali in merito alle transazioni in contanti. Il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso rispetto al collegio, avrà il diritto di farlo iscrivere a verbale, indicando i motivi del dissenso, con facoltà di riferire agli organi aziendali rispetto alla maggioranza del collegio.
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Collegi sindacali. MEF e antiriciclaggio (160 kB)
Collegi sindacali. MEF e antiriciclaggio - Fiscal News N. 38-2013
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