La compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o
dell’istanza trimestrale, mentre per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. A partire dal 16 marzo (che slitta al 18) sarà possibile quindi procedere con la compensazione dei crediti Iva maturati nel periodo d’imposta precedente per importo superiore a 5.000 € a condizione che entro il 28 febbraio venga presentata la Dichiarazione Iva 2013 periodo d’imposta 2013. Qualora la compensazione superi l’importo di 15.000 € sarà necessario che la dichiarazione inviata presenti il visto di conformità.
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IVA. La compensazione da marzo (161 kB)
IVA. La compensazione da marzo - Fiscal News N. 61-2013
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