Con la Finanziaria 2013 sono state introdotte importanti novità circa gli acquisti intracomunitari effettuati dagli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
In particolare, attraverso la sostituzione del comma 3 dell’art. 47, D.L. n. 331/1993, viene stabilito che le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente, ossia nel termine comune fissato dal comma 1 dell’art. 47 (in precedenza, invece, gli enti dovevano annotare le fatture entro il mese successivo a quello di ricevimento). Con la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell’art. 49, poi, si stabilisce che gli enti, relativamente agli acquisti intracomunitari effettuati per i quali è dovuta l’imposta (in quanto di importo superiore al limite di esonero di 10.000 euro annui, oppure a seguito di opzione), presentano entro la fine di ciascun mese la dichiarazione (modello Intra12) degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. In base al successivo periodo del medesimo comma 1, l’imposta dovuta deve essere versata entro lo stesso termine.
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Iva per gli enti non commerciali (115 kB)
Iva per gli enti non commerciali - Fiscal News N. 142-2013
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