L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in linea di principio prevede che nel corso di una procedura concorsuale il fornitore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nel momento
in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura risulta in tutto o in parte non più esigibile, anche se la procedura concorsuale non è ancora terminata. Tuttavia, sulla base di un più rigoroso orientamento ministeriale, avallato da Assonime, nel caso della procedura concorsuale la nota di variazione può essere emessa al momento in cui viene reso esecutivo il piano di riparto dell’attivo ovvero, in assenza dello stesso, al momento della chiusura della procedura.
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Procedure concorsuali. Note di variazione IVA (108 kB)
Procedure concorsuali. Note di variazione IVA - Fiscal News n. 211-2015
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