29 luglio 2020

Legittimità Costituzionale su imposta di registro

Fiscal Sentenze n. 93 - 2020

L’art. 20 del Dpr. n. 131 del 1986, nell’attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo da quelli «extratestuali e dagli atti a esso collegati. Nel considerare la norma costituzionalmente corretta, la Consulta sottolinea che l’esclusione dalla rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e degli atti collegati non si pone in contrasto con i parametri di cui all’art. 53 e 3 della Costituzione. La presa di posizione del legislatore si mostra del resto coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro, laddove il Legislatore ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro.
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Legittimità Costituzionale su imposta di registro (329 kB)
Legittimità Costituzionale su imposta di registro - Fiscal Sentenze n. 93 - 2020
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy