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Il potere disciplinare costituisce lo strumento di reazione all'inosservanza degli obblighi contrattuali ed è sottoposto alle forme di esercizio e di controllo previste dall’art. 2106 del c. c. e dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970).
Il datore di lavoro deve contestare il comportamento del lavoratore per iscritto, formalizzando con tempestività e circostanziando, deve inoltre concedere al lavoratore un termine per l'esercizio del diritto di difesa di almeno cinque giorni salvo diversa previsione contrattuale.
Una volta esperita la preventiva procedura, il datore di lavoro, qualora non avesse ritenuto valide le giustificazioni addotte può procedere a comminare le sanzioni che sono comunque quelle esclusivamente previste dalla legge e devono essere irrogate nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità.
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