30 maggio 2022

Licenziamento. Inidoneità fisica alle mansioni

Il Giudice può sindacare il parere della commissione medica e disporre la reintegrazione del lavoratore per violazione dell’obbligo di repechage

GiusLavoro n. 30 - 2022

Autore: Paola Mauro
La Corte di Cassazione ha (ri)affermato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente, in esito alle procedure di cui all'art. 5 Stat. lav., non ha carattere di definitività, potendo il Giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel "rischio d'impresa" la scelta del Datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Il caso
  • Ragioni della decisione pro-lavoratore
  • Tutela applicabile al licenziamento illegittimo
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  • Licenziamento. Inidoneità fisica alle mansioni (301 kB)
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