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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 16 del 14 giugno 2012, ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligatorietà o meno di possedere il parere di conformità in relazione all’avvio di un rapporto di apprendistato. In particolare, viene chiarito che non possono essere obbligatorie le clausole dei C.C.N.L. che prevedono la richiesta preventiva del parere di conformità all’Ente bilaterale. Inoltre, anche nel contratto di apprendistato nelle ipotesi di assenza temporanea (malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.) trovano applicazione le disposizioni limitatrici del licenziamento (es. matrimonio, gravidanza, ecc.).
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