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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 dell’11 aprile 2014, ha fornito utili precisazioni in merito al nuovo obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014, recante l’“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di acquisire il c.d. “certificato antipedofilia” non riguarda i datori di lavoro che impieghino babysitter o comunque persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”. Analoga esclusione opera per i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 dell’11 aprile 2014, ha fornito utili precisazioni in merito al nuovo obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014, recante l’“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di acquisire il c.d. “certificato antipedofilia” non riguarda i datori di lavoro che impieghino babysitter o comunque persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”. Analoga esclusione opera per i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari.
(prezzi IVA esclusa)