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Il contratto a termine, disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto di lavoro subordinato, che differisce dalla forma comune del rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato), in quanto bisogna indicare un tempo ben preciso di durata del contratto, ossia una data di inizio e fine del rapporto di lavoro. Si tratta di una tipologia contrattuale che risponde, in determinate circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori in maniera più efficace rispetto ad un contratto a tempo indeterminato. Se poi consideriamo anche il fatto che il contratto a termine è esonerato dal versamento del ticket NASpI, ecco che accresce l’appetibilità dell’istituto contrattuale.
Tuttavia, stipulare oggi giorno un rapporto a termine è un compito estremamente delicato, poiché – alla luce delle recenti riforme – molti sono gli aspetti di cui bisogna tenere conto per non incorrere in eventuali sanzioni amministrative, che possono tradursi talvolta anche in trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vediamo quindi quali sono le particolarità che il datore di lavoro deve tenere d’occhio.
Contratto scritto e durata – Innanzitutto, bisogna ricordare che il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, mentre la durata non può essere superiore a 36 mesi per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.
Attenzione però. In caso di superamento del predetto limite, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Divieti – Altro caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si ha qualora il datore di lavoro violi le fattispecie nelle quali non è possibile stipulare un contratto a termine (art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015), ossia:
Per quanto concerne i rinnovi, invece, tra un contratto a tempo determinato e l’altro, bisogna rispettare i seguenti intervalli temporali (c.d. “periodi cuscinetto”) introdotti dal “Decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2013):
Prosecuzione di fatto - Il datore di lavoro dovrà prestare la massima attenzione ai termini indicati nel contratto, poiché qualora il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato (prosecuzione di fatto), non vi è una immediata conversione rapporto di lavoro, bensì una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, nei seguenti termini:
Superamento assunzioni massime – Per quanto riguarda la violazione del limite massimo di assunzione di contratti a termine sul totale degli impiegati, pari al 20% (per esempio un’azienda con 10 dipendenti assume 3 lavoratori a tempo determinato), non scatta la conversione del rapporto di lavoro in uno di tipo indeterminato, bensì una sanzione amministrativa di importo pari:
L’inosservanza dell’obbligo causa in capo al datore di lavoro una sanzione amministrativa che va da 25,82 euro a 154,94 euro. Importi, questi, che aumentano da 154,94 euro a 1.032,91 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori.