La Fondazione Studi CdL, con la Circolare n. 8 del 2 maggio 2016, ha fornito un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina concernente la detassazione dei premi di produttività per il 2016, prevista dagli artt. 182-189 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), successivamente adottato dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Sul punto, gli esperti della Fondazione hanno ritenuto necessario evidenziare come l’agevolazione si applica, a differenza del passato, solo alla retribuzione che è corrisposta a titolo di “premio” e non anche ad altre somme connesse alla gestione del rapporto di lavoro e legate alla produttività, come gli straordinari. Inoltre, i lavoratori interessati dalla detassazione dei premi di risultato devono possedere un reddito non superiore a 50.000 euro (considerato al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%). Non si computano, invece, eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione e redditi diversi. Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Detassazione dei premi di risultato. Il punto dei CdL (350 kB)
Detassazione dei premi di risultato. Il punto dei CdL - Lavoro e Previdenza n. 84 - 2016
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata