12 maggio 2016

Dimissioni volontarie: nuove funzioni online per gli ispettori

Il MLPS mette in atto un sistema di controllo incrociato per verificare il buon andamento delle dimissioni online

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Libero accesso alle dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali per gli ispettori del Lavoro. Dall’11 maggio scorso, infatti, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro avrà nuove funzionalità online, tra cui la possibilità di accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni/risoluzioni consensuali in base al “comune”, ovvero “codice fiscale del lavoratore o azienda”.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota protocollo n. 2785/2016.

Sistema delle dimissioni volontarie - Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 - sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) - ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.

In attuazione di tale previsione, è stato adottato il Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2016. Di conseguenza, per effetto dell’art. 26, co. 8 del D.Lgs. n. 151/2015, che sancisce l’entrata in vigore delle nuove norme “a far data dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto”, la nuova procedura è operativa dal 12 marzo 2016.

In pratica, il predetto articolato obbliga i lavoratori del settore privato – al di fuori dei casi previsti dell’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.

Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, il Governo esprime la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.

Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo.

Soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l'Impiego. Dunque, ai fini dell’attività di vigilanza, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno incrociare le comunicazioni telematiche rese dai lavoratori a Cliclavoro con quelle dei datori di lavoro che devono inviare entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Nuove funzionalità – Per tale motivo sono state sviluppate nuove funzionalità che a partire dall’11 maggio 2016 sono reperibili sul “cruscotto” messo a disposizione degli ispettori del lavoro che consentono di:
• accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni/risoluzioni consensuali ricercandole per “comuni”;
• ricercare eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell’azienda;
• avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
• avere accesso alle dimissioni/risoluzioni consensuali per i quali non segue una comunicazione di cessazione;
• avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.
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