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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una peculiare fattispecie di recesso, diversa dai licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. È l’art. 2110 c.c. a stabilire che il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto di lavoro al superamento del termine del periodo di comporto a norma dell’art. 2118 c.c.
Nonostante tale licenziamento sia regolato dalla norma e dai contratti collettivi, in giurisprudenza esistono diversi orientamenti riferiti alla modalità di formalizzazione dello stesso. Analizziamo la norma e confrontiamo i diversi indirizzi.
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