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L’INPS, con la Circolare n. 69/2016, ha fornito interessanti istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U. maternità/paternità. In pratica, rispetto alla disciplina previgente che prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto, ora il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partumtutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
Parto prematuro – Il D.Lgs. n. 80/2015 agli artt. 2, 3 e 4, nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, ha introdotto importanti novità nell’ambito dei periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro.
Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:
Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto. Con la predetta riforma, invece, il congedo si calcola ora aggiungendo ai 3 mesi post partumtutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
È bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
Facciamo due esempi.
Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)
Data parto: 30/6/2015
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015
Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015). Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata. Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)
Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015
Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).
Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.
Periodo transitorio – Il meccanismo appena visto si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015). Per i parti che si sono verificati prima della predetta data, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.
In particolare: