Con un emendamento al DL Infrastrutture arriva la semplificazione dei veicoli diesel Euro 5, con la proroga al 1° ottobre 2026 per le Regioni di limitare la circolazione di questa tipologia di veicoli.
L’intervento, infatti, mira ad assicurare maggiore flessibilità nelle scelte delle Regioni in materia di pianificazione e della qualità dell’aria e delle limitazioni della circolazione stradale, con particolare attenzione alle misure adottate dall’Italia per superare la procedura di infrazione della Commissione Europea per il superamento dei limiti della qualità dell’aria. Andiamo con ordine.
Che cosa prevede l’emendamento
Con il menzionato emendamento al DL Infrastrutture è stato prorogato dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia – Romagna, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”.
Tra l’altro, è stato previsto che la limitazione si applichi in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti anziché 30.000.
Limitazioni ai veicoli commerciali
Tra le novità introdotte, la possibilità per le Regioni, decorso il termine del 1° ottobre 2026, di prescindere dall’inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell’aria mediante l’adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento euro – unitario.
Possibilità di introdurre le limitazioni prima del 1° ottobre 2026
Inoltre, le Regioni, nel caso in cui lo ritengano necessario, possono introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” anche prima del termine del 1° ottobre 2026, mediante l’aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.
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