Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il nostro ordinamento non prevede uno specifico divieto al cumulo di più contratti di lavoro a tempo parziale e delle relative prestazioni svolte dal medesimo lavoratore alle dipendenze di aziende diverse.
L’unico vero limite implicito è quello imposto dal rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro, valida a prescindere dal settore aziendale e dal contratto collettivo applicato. Nessuna limitazione, invece, sussiste nel caso in cui il dipendente svolga, contemporaneamente al rapporto part-time, un’altra attività di lavoro autonomo, occasionale o d’impresa: queste attività, infatti, non sono per definizione vincolate ad alcun orario lavorativo.
Le fattispecie concrete nella quali possono articolarsi le prestazioni multiple sono varie, in quanto può trattarsi:
Il riferimento all’anno non deve intendersi come anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo, tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
Obbligo di fedeltà - Notevole rilevanza assume inoltre la questione del rispetto dell’obbligo di fedeltà, previsto dal Codice Civile: il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. In caso di pluralità di rapporti di lavoro, la questione si complica perché l’obbligo di fedeltà vale nei confronti di ciascuno dei datori di lavoro e quindi, se le attività svolte risultano concorrenti, il lavoratore deve informare e ottenere esplicita autorizzazione da parte di ciascun datore di lavoro.
Presupposti contrattuali - Alla luce delle riflessioni appena concluse, appare evidente quanto sia importante strutturare in maniera completa e dettagliata il contratto di lavoro a tempo parziale: in esso andrà esplicitata l’articolazione dell’orario di lavoro che il lavoratore dovrà svolgere e soprattutto l’eventuale sottoscrizione di clausole che consentano al datore di lavoro di modificare l’articolazione dell’orario. L’esercizio di tale facoltà infatti potrebbe incontrare dei limiti oggettivi allorquando il lavoratore dovesse svolgere altre attività di lavoro dipendente presso aziende diverse. Anche l’obbligo di fedeltà dovrà essere determinato in forma scritta con l’annessa previsione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dello stesso in costanza di rapporto di lavoro.
Diritto di precedenza - L’art. 8 comma 6 del D.lgs. n. 81/2015 prevede che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In questo caso, le caratteristiche da evidenziare sono le seguenti:
In occasione di ogni nuova assunzione, quindi, sarà opportuno che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione da parte dei lavoratori, il cui rapporto è stato originariamente instaurato a tempo pieno e successivamente trasformato a part time, con la quale gli stessi dichiareranno di rinunciare al diritto di precedenza in ordine all’istaurando rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti.