11 marzo 2022

Al consigliere eletto e dimissionario subentra il primo dei non eletti della stessa lista

Chiarimenti anche sulle elezioni suppletive del CPO privo del numero minimo dei componenti

Autore: Pietro Mosella
Alle dimissioni di un consigliere eletto, appartenente alla lista che non è risultata vincitrice della competizione elettorale, subentra il primo dei non eletti facente parte della medesima lista del rinunciatario. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 55 del 28 febbraio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti da un Ordine territoriale circa la procedura da seguire nel caso in cui un consigliere eletto, appartenente alla lista risultante non vincitrice delle elezioni del Consiglio dell’Ordine, decida di dimettersi.

Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti riguardo alle elezioni suppletive del Comitato Pari Opportunità (CPO) per mancanza del numero minimo dei componenti.

Un Ordine territoriale, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, oltre ad aver richiesto la procedura da seguire nel caso in cui un consigliere eletto, appartenente alla lista risultante non vincitrice delle elezioni, decida di dimettersi, infatti, ha chiesto chiarimenti in ordine ad un altro aspetto.
Nello specifico, dopo aver premesso che due dei tre candidati eletti quali componenti del CPO rinunceranno alla carica in favore di quella di componente del Collegio dei Revisori, l’Ordine territoriale ha chiesto se, il Consiglio dell’Ordine, debba procedere alla designazione del consigliere che assumerà la carica di componente del CPO e quale procedura occorre adottare per le nuove elezioni del CPO.

Per quanto concerne il primo quesito posto, il Consiglio Nazionale puntualizza dapprima che, alle dimissioni di un consigliere eletto, appartenente alla lista che non è risultata vincitrice della competizione elettorale, subentra il primo dei non eletti facente parte della medesima lista del rinunciatario. A conferma di ciò, il CNDCEC richiama anche quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale ha previsto che «…alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste».

A rafforzare ulteriormente quanto sopra esposto, interviene anche l’articolo 21, comma 5, del Regolamento elettorale, richiamato dal Consiglio Nazionale, il quale prevede che, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, mentre, i seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti.

Di conseguenza, il seggio che risulterà vacante per effetto delle dimissioni dell’eletto facente parte della lista, proprio perché attribuito alla stessa, sarà ricoperto dal primo dei non eletti di tale lista.

Relativamente al secondo quesito posto riguardante, tra l’altro, l’individuazione della procedura che occorre seguire per le nuove elezioni del CPO, il Consiglio Nazionale ricorda anzitutto che, il Comitato Pari Opportunità, quale organo del Consiglio dell’Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell’ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, comma 1, lett. a), del D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020 ed è disciplinato dall’articolo 8, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 139/2005.

Il medesimo comma, infatti, prevede che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che, nel caso di specie, è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021.

In virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, di detto Regolamento, inoltre, uno dei membri del CPO è designato dal Consiglio dell’Ordine e, quest’ultimo, assume la funzione di Presidente.

Considerando, quindi, le norme sopra riportate, secondo il CNDCEC emerge che i CPO siano organi necessari del Consiglio dell’Ordine, espressamente facenti parte dell’ordinamento professionale e, quindi, la loro elezione è obbligatoria.

Nella fattispecie prospettata, il CPO dell’Ordine richiedente si compone di 7 membri, 6 eletti e uno designato dal Consiglio dell’Ordine, mentre, le candidature pervenute erano solo 3.

In merito a casi analoghi il Consiglio Nazionale, nel Pronto Ordini n. 131/2021, aveva previsto che, qualora pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del Collegio e vengano, pertanto, eletti componenti del CPO un numero di membri inferiore a quelli da eleggere, si poteva ricorrere ad elezioni suppletive e nulla vietava, quindi, al Collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione (superiore alla maggioranza dei componenti) ne consentiva la valida costituzione.

Nel caso posto all’attenzione del CNDCEC nel Pronto Ordini in commento, invece, tale ipotesi non ricorre, in quanto a seguito della rinunzia di due eletti, rimarrebbe un solo componente (oltre quello designato dal Consiglio) e, quindi, l’organo non potrebbe costituirsi regolarmente, ragion per cui dovrà procedersi a nuove elezioni, con le medesime modalità previste per la prima elezione.

Ciò, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 8 del citato Regolamento elettorale e a quanto previsto dal Regolamento elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine approvato il 1° giugno 2021, in quanto compatibile, sollecitando, altresì, gli iscritti a presentare le proprie candidature.
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