20 luglio 2022

Cancellato dall’Albo l’iscritto che non comunica il domicilio digitale

La sospensione per omessa comunicazione non costituisce sanzione disciplinare

Autore: Pietro Mosella
L’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale all’Ordine di appartenenza che presenta istanza di cancellazione, può essere cancellato dall’Albo.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 140 del 18 luglio 2022, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale in merito alla cancellazione di un iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale.

Il suddetto Ordine territoriale, infatti, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha chiesto, nel caso in cui l’iscritto sospeso dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale presenti istanza di cancellazione dall’Albo, se lo stesso Ordine possa procedere alla cancellazione.

Ciò, nonostante quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dall’articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, in merito all’impossibilità di cancellazione degli iscritti sospesi disciplinarmente.

Nel rispondere al quesito pervenuto, il CNDCEC dapprima ricorda, richiamando le Informative n. 90 e 143 del 2020, che l’articolo 37 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha introdotto un sistema sanzionatorio proprio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale.

Secondo tale sistema, infatti, il professionista che non effettua la comunicazione all’Ordine di appartenenza, è soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla stessa e, in caso di mancata ottemperanza, viene sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale.

A tal proposito, si richiama anche la Nota n. 186506 del 18 novembre 2020 del Ministero della Giustizia (inviata agli Ordini con Informativa n. 143/2020), la quale ha affermato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti i quali a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

Lo stesso Ministero ha, altresì, sottolineato come la sospensione prevista dal summenzionato articolo 37 “sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall’esercizio professionale prevista dall’articolo 52, del D. Lgs. n. 139/2005 quale una delle possibili sanzioni disciplinari” in quanto essa, non ha una durata predeterminata e può essere potenzialmente senza limiti essendo il perdurare della sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale esclusivamente rimessa all’iniziativa dell’interessato (l’iscritto rimane sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale).

Ciò, a differenza della sospensione disciplinare di cui all’articolo 52, del D. Lgs. 139/2005 che deve necessariamente avere una durata temporale commisurata alla gravità dell’infrazione (e, comunque, non può essere superiore a due anni).

Il Ministero conclude affermando che, la comunicazione del domicilio digitale, costituisce “una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, in riferimento alla fattispecie prospettata, il Consiglio Nazionale osserva che, non dovendosi la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale considerare una sanzione disciplinare, il divieto di cancellazione previsto dall’articolo 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e quello ricavabile dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 139/2005 per gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione, non trovano applicazione. Questo - spiega ancora il CNDCEC - in quanto il divieto posto dalle suddette norme, riguarda gli iscritti sospesi “disciplinarmente”.

Di conseguenza, tornando al caso di specie in esame, secondo il CNDCEC l’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale che presenti istanza di cancellazione, può essere cancellato dall’Albo.
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