9 novembre 2021

CNDCEC: eventuale incompatibilità dell’iscritto socio-lavoratore di una start up innovativa

Il P. O. n. 202 precisa che occorre accertare se l’interesse economico sia prevalente

Autore: Pietro Mosella
Al fine di escludere l’incompatibilità dell’esercizio della professione per l’iscritto nella sez. A dell’Albo, che assuma la qualità di socio-lavoratore di una start-up innovativa, occorre accertare che lo stesso non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 202 del 18 ottobre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti circa l’eventuale incompatibilità di un iscritto che venga a trovarsi nella situazione suddetta.

Nello specifico, al CNDCEC è pervenuto un quesito da un Ordine territoriale, con il quale è stato chiesto se incorra in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione, l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assuma la qualità di socio lavoratore di una start up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nel dettaglio: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un'innovativa piattaforma di commercio elettronico locale, incentrata sulla valorizzazione delle attività locali, compresi specialisti e professionisti).

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale anzitutto osserva che la start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La legge richiede, quindi, alcuni requisiti ai fini dell’iscrizione delle start up in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

In merito al “socio-lavoratore”, invece, il CNDCEC evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del rapporto subordinato.

Si ricorda, inoltre, che sull’effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato un ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza in considerazione del fatto che, la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente, deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione.

In tal senso - precisa il CNDCEC - si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza, ovvero laddove questi sia anche presidente del consiglio di amministrazione, ovvero amministratore unico nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (requisito tipico della subordinazione).

Dopo questa premessa, viene richiamato nel parere, l’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui). Poiché per “esercizio di attività d’impresa in conto proprio” s’intende il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell’incompatibilità è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l’incompatibilità ricorrerà solo qualora l’iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad esempio amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione).

Da quanto sopra esposto, dunque, si evince che lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione dell’incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato - spiega il CNDCEC - sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio).

A tal proposito, è opportuno richiamare le citate Note, le quali hanno, infatti, precisato come “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11”.

Laddove, quindi, si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, si materializzerà una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione.

Riguardo alla fattispecie prospettata nel quesito, per il CNDCEC sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri.

Lo stesso Consiglio, però, conclude affermando che, dovendo verificare il caso concreto, l’Ordine, al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto (socio-lavoratore della start up) non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.
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