L’Ordine di Foggia ha chiesto se l’avvio di un’attività commerciale da parte di un iscritto - subito dopo concessa in affitto a terzi come unica azienda detenuta - integri una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili fornisce chiarimenti in merito con il Pronto Ordine n. 80 del 2 settembre 2025.
Il perimetro normativo richiamato
Il Consiglio richiama l’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005: l’esercizio della professione è incompatibile con l’attività di impresa, anche se non prevalente o abituale; il comma 2 esclude l’incompatibilità quando l’attività per conto proprio è diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative. La ratio è preservare indipendenza, autonomia e imparzialità del professionista.
Nel caso prospettato, la successiva stipula di un contratto di affitto d’azienda trasferisce a terzi la conduzione dell’impresa: l’affittuario ne assume la gestione esclusiva, mentre il locatore si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In tale assetto, se l’iscritto non si ingerisce nella gestione né partecipa agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, viene meno la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. La sola titolarità formale dell’azienda, dunque, non basta a far scattare l’incompatibilità. Le Note interpretative del CNDCEC vanno nella stessa direzione (art. 4 del D.lgs. 28/06/2025, n. 139, Caso 4.1, pag. 20 – Disciplina delle incompatibilità).
La conclusione del CNDCEC: condizioni e limiti operativi
In linea di principio, non si configura incompatibilità quando l’iscritto si limita a concedere in affitto la propria azienda, restando estraneo alla gestione e alla partecipazione agli utili. Tuttavia, il
CNDCEC subordina tale esito a due condizioni cumulative:
- l’affitto d’azienda deve essere effettivo e non simulato;
- il professionista deve astenersi da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.
Questa lettura è coerente con l’impianto normativo e con le Note interpretative: l’incompatibilità si valuta sull’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, non sulla mera titolarità formale dell’azienda.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata