19 dicembre 2020

Conguaglio sui contributi dovuti al CNDCEC per l’anno 2020

Le indicazioni fornite nell’Informativa n. 158/2020

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha pubblicato ieri l’Informativa n. 158/2020 relativa al conguaglio sui contributi dovuti allo stesso per l’anno 2020, fornendo, tra l’altro, indicazioni sulla documentazione da presentare.

Alla suddetta Informativa, è allegato un prospetto in Excel, con relativi fogli (A-B-C-D), inerente al numero degli iscritti, sulla base del quale sarà calcolato l’ammontare del conguaglio contributivo dovuto per l’anno 2020.

Informativa n. 158/2020– Come comunicato nel documento in commento, entro il 31 gennaio 2021, dovrà essere restituita al Consiglio Nazionale, debitamente compilata, la seguente documentazione allegata:
  • il prospetto in Excel elaborato con le relative formule per il calcolo preimpostato, composto da due fogli:
    • il primo evidenzia il conguaglio e gli eventuali residui dell’anno 2020;
    • il successivo rileva i residui, se accertati, e il conguaglio delle quote degli iscritti morosi per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare e il provvedimento di sospensione negli anni 2018 e 2019.
  • i fogli (allegati A-B-C-D) nel caso in cui siano stati redatti i campi corrispondenti nel prospetto in Excel.

Una precisazione importante che il CNDCEC effettua, riguarda la determinazione dell’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2020, che si otterrà tenendo conto di una serie di parametri prontamente elencati nell’Informativa stessa, ovvero:
  • il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno;
  • il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d’anno;
  • in caso di trasferimento la quota è dovuta dall’Ordine territoriale che l’ha effettivamente riscossa. A tal fine si prega di indicare l’Ordine che ha riscosso nell’apposito allegato;
  • i passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, nell’ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo del contributo;
  • come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi, le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità potranno non essere versate al Consiglio Nazionale. Nel caso concreto, ipotizzando un iscritto moroso, l’Ordine potrà non versare al Consiglio Nazionale:
    • la quota per il primo anno purché dimostri di aver avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;
    • la quota per il secondo anno purché dimostri di aver irrogato, nell’anno di competenza, il provvedimento della sospensione ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs n. 139/2005;
    • la quota del terzo anno a condizione che, nell’anno di competenza, abbia emesso il provvedimento della cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall’art. 36, comma 1 lett. C) del D. Lgs n. 139/2005. In caso contrario le quote dei tre anni dovranno essere versate al Consiglio Nazionale.
  • l’adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

Calcolo del conguaglio e versamento -In virtù di tutto quanto esposto, il numero degli iscritti sulla base del quale si ridetermina l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2020, si calcola secondo quanto riepilogato nella tabella prospettata nell’Informativa stessa.

Il conguaglio dovuto per l’anno 2020, quindi, secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale si otterrà dalla differenza tra, il contributo determinato in base ai criteri sopra esposti e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31/12/2019, e dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

Rimarranno da corrispondere - osserva il CNDCEC - gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.

Inoltre, il Consiglio Nazionale comunica che, entro il 31 gennaio 2021, dovrà essere versato il conguaglio relativo agli anni 2018 e 2019 inerente agli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.

A tal proposito, si ricorda che gli Ordini sono responsabili dell’esazione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale e che, nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’articolo 54 (che disciplina la “Sospensione per morosità”), comma 1, del D. Lgs. n. 139/2005.

Nell’Informativa, infine, sono contenute indicazioni di carattere procedurale, in quanto occorre provvedere al versamento dei contributi dovuti, tramite bonifico bancario a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul c/c indicato nel documento, comunicando, inoltre, l’avvenuta disposizione all’indirizzo mail economato@commercialisti.it, al fine di evitare disfunzioni nelle operazioni di imputazione contabile.

Ai fini dell’individuazione dell’Ordine che esegue gli accrediti, occorre inserire nella disposizione di bonifico, come dato riguardante l’ordinante, l’Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy