22 settembre 2021

Elezioni Consigli degli Ordini: ammissibilità di liste e candidature

Arrivano nuovi chiarimenti nei Pronto Ordini del CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
Sono ormai prossime le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali (previste per l’11 e 12 ottobre 2021) e, di conseguenza, continuano a pervenire al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) richieste di chiarimenti in materia elettorale, riguardanti diversi aspetti sotto il profilo procedurale e non solo (si veda l’articolo “Elezioni Consigli degli Ordini: plurime candidature del medesimo iscritto” del 15 settembre 2021).

Con ben quattro Pronto Ordini del 17 settembre 2021, il CNDCEC ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti rispettivamente:
  • la durata del mandato dei nuovi Consigli degli Ordini e Collegi dei Revisori (P.O. n. 176);
  • la data di insediamento del nuovo Consiglio (P.O. n. 183);
  • la valutazione dell’ammissibilità delle liste (P.O. n. 190);
  • la valutazione dell’ammissibilità delle candidature (P.O. n. 192).

Il Pronto Ordini n. 176/2021 – Un Ordine territoriale, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha chiesto chiarimenti in merito alla durata del mandato dei nuovi Consigli degli Ordini e Collegi dei Revisori, nonché indicazioni in relazione alla data di insediamento degli stessi.

A riguardo il CNDCEC, richiamando quanto già espresso nel P.O. n. 127/2021 (pubblicato sul sito www. commercialisti.it), ha osservato come l’articolo 9 del D. Lgs. n. 139/2005 preveda che, il mandato del Consiglio dell’Ordine, abbia una durata di quattro anni.

L’articolo 21 dello stesso decreto, diversamente da quanto dispone l’articolo 25 per il Consiglio Nazionale, non contiene, invece, alcuna precisazione in merito alla decorrenza del mandato.

Come evidenzia il CNDCEC, la durata dei primi due mandati dei Consigli degli Ordini era espressamente definita dall’articolo 63 del D. Lgs. n. 139/2005, il quale prevedeva che: il primo mandato avesse durata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 ed il secondo mandato decorresse dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente si è ritenuto che il terzo mandato dei Consigli degli Ordini potesse decorrere dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio Nazionale ricorda che, a causa del ricorso presentato per l’annullamento del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 e della conseguente sospensione cautelare delle elezioni territoriali disposta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9208 del 18 dicembre 2020, i Consigli degli Ordini insediatisi nel gennaio 2017 sono ancora in carica e operano in regime di proroga.

In virtù di tutto quanto esposto, quindi, i nuovi Consigli degli Ordini che saranno eletti con le prossime elezioni dell’11 e 12 ottobre 2021, dovranno espletare il loro completo mandato quadriennale che potrà decorrere formalmente dal 13 ottobre 20211 e scadere, quindi, il 12 ottobre 2025.

Il Pronto Ordini n. 183/2021 – Un altro Ordine territoriale ha posto al CNDCEC un quesito con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale, anche qui come in precedenza, ha richiamato quanto già espresso nel P.O. n. 127/2021, in quanto i nuovi Consigli degli Ordini che saranno eletti con le elezioni dell’11 e 12 ottobre 2021, espleteranno il loro completo mandato quadriennale il quale decorrerà dal 13 ottobre 20211 e scadrà, conseguentemente, il 12 ottobre 2025.

Il Pronto Ordini n. 190/2021 – In tema di ammissibilità delle liste, invece, è giunto al Consiglio Nazionale un quesito da parte di un Ordine territoriale circa la valutazione dell’ammissibilità delle liste stesse. Sul punto, è stato osservato che, alla stregua di quanto previsto dall’Ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139/2005) e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia, la valutazione dell’ammissibilità delle liste è rimessa all’esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, a completamento di quanto sopra affermato, evidenzia che non può entrare nel merito di questioni per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, così come disposto dall’articolo 22 del D. Lgs. n. 139/2005 in sede di contenzioso elettorale.

In virtù della sopra chiamata disposizione, quindi, lo stesso non può esprimere nessuna valutazione in merito al quesito pervenuto.

Il Pronto Ordini n. 192/2021 – Sempre nell’ambito dei quesiti pervenuti da Ordini territoriali, in relazione al tema di ammissibilità della candidatura, il Consiglio Nazionale ha effettuato anche in questo caso una importante precisazione: la valutazione dell’ammissibilità delle candidature, così come previsto dall’Ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139/2005) e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia, è rimessa all’esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.

Di conseguenza, così come affermato in precedenza, il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di questioni per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 139/2005 in sede di contenzioso elettorale.
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