13 dicembre 2018

Enti strumentali all'Ordine: il Fisco chiarisce il trattamento dell’entrate

Autore: Redazione Fiscal Focus
Trattamento fiscale delle attività formative degli enti strumentali degli Ordini professionali. Si tratta dell’argomento su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dietro consulenza giuridica appositamente presenta dal CNDCEC, la cui risposta è stata pubblicata nella giornata di ieri. In particolare, nella richiesta di consulenza, il CNDCEC faceva presente che molti Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno costituito, su iniziativa dei rispettivi Consigli, delle organizzazioni non profit (fondazioni, associazioni e, in casi residuali, società cooperative) aventi generalmente come scopi statutari principali quelli di promuovere, valorizzare e tutelate la figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, di curare l’attività diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale, di istituire scuole di perfezionamento e di specializzazione come, ad esempio, le “Scuole di Alta Formazione” (SAF).

Visto, quindi, che tali enti svolgono attività di formazione professionale su incarico degli Ordini che li hanno istituiti e dato che per lo svolgimento delle proprie attività, tali enti conseguono sia entrate derivanti direttamente dallo svolgimento di specifici eventi di formazione ed aggiornamento professionale, sia entrate non specificamente collegate all’organizzazione di tali eventi, sono stati posti all’Amministrazione finanziaria una seri di quesiti in merito al trattamento fiscale (ai fini IVA e delle imposte dirette) di dette entrate oltre che precisazioni in merito alla qualificazione fiscale degli enti in esame.

La qualificazione degli enti - Prima questione affrontata riguarda proprio la qualificazione degli enti strumentali. A tal proposito l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la loro qualificazione come enti “commerciali” o come enti “non commerciali” è correlata alla circostanza che l’attività di formazione sia svolta o meno con modalità commerciali. Per essi la qualificazione come ente “non commerciale” può ritenersi sussistente solo laddove, in base ad un riscontro concreto, sia possibile verificare che l’attività che gli stessi svolgono in via principale (nel caso particolare quella di formazione ed aggiornamento professionale), sia resa secondo modalità non integranti l’esercizio di attività commerciali sulla base dei criteri di carattere generale.

Appare, comunque, corretto qualificare come commerciali gli enti strumentali costituiti dagli Ordini, qualora le attività formative siano da essi esercitate abitualmente, in via esclusiva o prevalente, secondo le modalità proprie di un’attività economica organizzata professionalmente in forma d’impresa. Inoltre, qualora l’ente sia costituito in forma di società di capitali o di società cooperativa lo stesso assumerà sempre, agli effetti fiscali, natura commerciale ed il reddito complessivo sarà formato, anche in tal caso, dall’unica categoria del reddito d’impresa.

Il trattamento fiscale delle entrate – Riguardo poi le entrate degli enti strumentali degli Ordini derivanti direttamente dallo svolgimento di specifici eventi di formazione e aggiornamento professionale, si chiarisce che: il contributo specifico versato dall’Ordine per copertura delle spese sostenute dall’ente strumentale per l’organizzazione di uno o più eventi formativi è rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; le entrate relative ad attività di sponsorizzazione o di pubblicità sono anch’esse rilevanti ai fini IVA e delle imposte dirette; sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, anche i corrispettivi versati dagli iscritti all’Ordine per l’accesso ai corsi di formazione o eventi formativi organizzati dagli enti strumentali. Ai fini IVA tali corrispettivi, rientrano, invece nel campo di applicazione in regime di esenzione.

Per quanto, poi riguarda, le entrate degli enti non specificamente collegate all’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento professionale, si è chiarito che l’apporto in denaro iniziale effettuato dall’Ordine ai fini della costituzione dell’ente rappresenta il patrimonio attribuito per nascita all’ente stesso e l’inizio della propria attività. Detto apporto, pertanto, non rappresenta il risultato economico dell’attività dell’ente ma si configura come il “patrimonio” essenziale costituente la base per lo svolgimento dell’attività per la quale l’ente è istituito.
Pertanto, a prescindere dalla qualifica di quest’ultimo (commerciale o non commerciale), tale apporto non costituisce per questi reddito imponibili ai fini IRES. Sotto l’aspetto IVA, inoltre, l’apporto è da considerarsi fuori dal campo di applicazione (poiché in via generale, i conferimenti in società o enti che hanno per oggetto denaro sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972).

Ci sono poi, i contributi annui versati dagli Ordini agli enti strumentali aventi la qualifica di enti non commerciali, i quali non assumono rilievo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’ente (detti contributi finalizzati, in sostanza, al generale finanziamento della attività di formazione svolta dall’ente, infatti, rientrano tra le entrate non specificamente collegate all’organizzazione di specifici eventi formativi e di aggiornamento professionale). Chiarimento opposto, invece, se l’ente si qualificasse come commerciale. Ai fini IVA, invece, in entrambi i casi, i contributi sono da considerarsi esclusi da campo di applicazione dell’imposta, nel presupposto che abbiano i requisiti per qualificarsi come mere movimentazioni di denaro prive del carattere della correspettività.
Infine, in merito agli altri quesiti è stato precisato che:
  • i Contributi versati dal Consiglio alle SAF nella fase di costituzione sono irrilevanti ai fini IRES e fuori dal campo di applicazione IVA;
  • i Contributi versati dal Consiglio alle SAF nella fase successiva alla costituzione, invece, qualora assumano la natura di corrispettivi di prestazioni di servizi svolti dalle SAF, gli stessi dovranno considerarsi rilevanti agli effetti delle imposte dirette e dell’IVA; qualora siano privi del carattere della sinallagmaticità rispetto prestazioni di servizio rese dalla SAF, il trattamento tributario degli stessi, ai fini delle imposte dirette, andrà differentemente valutato a seconda della natura della SAF quale ente “commerciale” o ente “non commerciale”; ai fini IVA, nel caso in cui i contributi non si configurano come corrispettivi di prestazioni di servizio effettuata dalla SAF, gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA quali mere movimentazioni di denaro;
  • i Contributi di iscrizione ai corsi di formazione svolti dalla SAF versati dai partecipanti ai predetti corsi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in regime di esenzione. Ai fini delle imposte dirette, invece, il trattamento è correlato è correlato alla verifica, nel caso concreto, che tali importi si configurino o meno quali corrispettivi di prestazioni di servizi svolti dalle SAF (sia dalle SAFgestite da enti appositamente istituiti da più Ordini territoriali che dalle SAF quali dipartimenti di un ente strumentale) in forma di attività commerciale;
  • gli importi versati agli Ordini dai soggetti autorizzati dal Consiglio a titolo di ristoro degli oneri sostenuti dall’Ordine territoriale per adempiere al compito istituzionale di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi formativi da parte dei propri iscritti sono irrilevanti sia ai fini delle imposte dirette che IVA;
  • i Corrispettivi percepiti da soggetti terzi (diversi dagli enti strumentali e dalle SAF) per attività di formazione svolta in base a cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in regime di esenzione (si tratta di attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale) sempreché trattasi di eventi formativi svolti sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione di cui all'art. 132, paragrafo 1, lett. i) della Direttiva n. 112/2006 e all’art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • i Corrispettivi percepiti per attività di formazione svolta da soggetti autorizzati dal Consiglio per lo svolgimento di eventi formativi approvati dallo stesso Consiglio rientrano anch’essi nel campo di applicazione in regime di esenzione trattandosi di eventi formativi per i quali è integrato il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i) della Direttiva n. 112/2006 e all’art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972.
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