4 marzo 2024

Incompatibilità dell’iscritto con quote in un CED: da quantificare il fatturato da partecipazione

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 136

Autore: Pietro Mosella
Per l’iscritto che deve costituire un Centro Elaborazione Dati (CED) nel quale sarebbe titolare del 40% delle quote (con il restante 60% intestato a persona non riconducibile in alcun modo all’iscritto medesimo), qualora si appurasse che la parte di fatturato della società commerciale riferibile allo stesso sia superiore al suo fatturato individuale, i servizi offerti dalla società non sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari” e, dunque, non opererebbe la causa d’esclusione dall’incompatibilità.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 136 del 20 febbraio 2024, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, si è rivolto al Consiglio Nazionale con un quesito in cui ha chiesto di sapere se versi in una situazione d’incompatibilità l’iscritto che deve costituire un CED nel quale sarebbe titolare del 40% delle quote, mentre, il restante 60% verrebbe intestato a persona non riconducibile in alcun modo all’iscritto medesimo, il quale verrebbe nominato amministratore unico del CED in virtù di un mandato professionale.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente, il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 4 (rubricato “Incompatibilità”) del D. Lgs. n. 139/2005 (recante la “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”), il quale dispone al comma 2 che, anche nel caso d’esercizio per conto proprio di attività d’impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività “… è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”.

La suddetta disposizione, come precisa lo stesso CNDCEC, definisce l’ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l’esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d’impresa è compatibile con l’esercizio della professione.

A conferma di quanto appena sopra esposto, il Consiglio Nazionale richiama anche le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità, allorché, in riferimento ai casi d’esclusione previsti dal secondo comma dell’articolo 4, si evidenzia che in presenza di tali casi “l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili” (disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005, Note interpretative).

In particolare, relativamente alla cosiddetta “società di servizi”, il Consiglio Nazionale, richiamando nuovamente le Note interpretative, evidenzia come, le stesse, abbiano precisato che l’incompatibilità è esclusa:
  1. qualora tale società, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso, ovvero
  2. laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, il Consiglio Nazionale, in relazione al quesito posto dall’Ordine territoriale, evidenzia che qualora si appurasse che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all’iscritto sia superiore al fatturato individuale dello stesso (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti dalla società non sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari” e, dunque, non opererebbe la causa d’esclusione dall’incompatibilità.
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