3 gennaio 2022

La lista di un candidato consigliere nel frattempo deceduto partecipa regolarmente alle elezioni

L’iscritto trasferito ad un altro Ordine dopo l’11 settembre 2021 non può votare

Autore: Pietro Mosella
In vista delle elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti, indette per il 20 e 21 gennaio 2021, giungono nuovi chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Tramite i Pronto Ordini, infatti, sono state fornite le risposte agli Ordini territoriali che hanno fatto pervenire i loro quesiti su aspetti specifici riguardanti le imminenti e summenzionate elezioni.

Il Pronto Ordini n. 258 – Il CNDCEC, con il P.O. n. 258 del 23 dicembre ha adempiuto ad una richiesta pervenuta da un Ordine territoriale che chiedeva indicazioni in merito alla ripresa delle operazioni elettorali nel caso in cui, un candidato facente parte di una lista ammessa alle elezioni, sia nel frattempo deceduto.

Anzitutto il Consiglio Nazionale evidenzia che, la fattispecie del decesso di un candidato prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non risulta disciplinata, né dalla legge sull’ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139/2005), né dal Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini.

In assenza, quindi, di una specifica regolazione, il CNDCEC presume che non possa derivare alcuna conseguenza in merito alla prosecuzione delle elezioni dal decesso di un candidato consigliere intervenuto dopo l’ammissione della lista e prima delle elezioni stesse.

Quanto sopra osservato sarebbe confermato dal ricorso all’interpretazione analogica, prendendo in considerazione le norme giuridiche che disciplinano casi simili o materie analoghe. Il Consiglio Nazionale, infatti, richiama l’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. n. 276/2000, il quale disciplina l’ipotesi del decesso di un candidato alla carica di sindaco (di un Comune con meno di 15.000 abitanti) prima delle elezioni e prevede che, in tal caso, queste debbano essere rinviate, con facoltà di ripresentazione di nuove liste e candidature. La circostanza che sia stato regolato solo il caso del decesso del candidato sindaco e non del candidato consigliere, quindi, a giudizio del CNDCEC fa ritenere che alcuna conseguenza possa avere quest’ultima fattispecie relativamente alla composizione delle liste e al proseguo del procedimento elettorale.

Di conseguenza, considerando tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale ritiene che la lista di cui fa parte il candidato consigliere nel frattempo deceduto, possa validamente partecipare all’elezione. Tenendo presente, inoltre, che il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dovrà riprendere da dov’era stato sospeso, sulle schede elettorali saranno riportate le liste depositate entro l’11 settembre 2021 e ammesse con delibera del Consiglio dell’Ordine e, quindi, tra i candidati vi sarà anche l’indicazione del candidato consigliere poi deceduto.

Sarà, infine, onere della lista e dei suoi candidati rendere noto ai propri elettori del decesso del candidato consigliere, al fine di evitare che le preferenze siano espresse a favore del candidato deceduto; eventuali preferenze di voto espresse a favore di quest’ultimo, si riterranno comunque espresse anche a favore della lista.

Il Pronto Ordini n. 262 – Sempre in merito alle imminenti elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti, è pervenuto al Consiglio Nazionale un quesito da parte di un Ordine territoriale con il quale è stato chiesto se, coloro che alla data dell’11 settembre 2021 erano iscritti nell’albo di un Ordine territoriale e in data successiva si sono trasferiti in un altro Ordine territoriale, esercitano il proprio diritto di voto presso l’Ordine di origine dove risultavano iscritti alla data dell’11 settembre oppure presso l’Ordine in cui si sono trasferiti.

Il CNDCEC richiama dapprima quanto evidenziato nell’Informativa n. 114 del 15 dicembre 2021, nella quale è stato chiarito che, nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2022 si completeranno le operazioni di voto del procedimento elettorale che avrebbe dovuto originariamente concludersi l’11 e il 12 ottobre 2021. A seguito della ripresa dell’iter elettorale, quindi, avranno diritto ad esercitare il voto coloro che risultavano iscritti all’albo tenuto dall’Ordine territoriale alla data dell’11 settembre 2021 (e che a quella data non risultavano iscritti nell’elenco speciale o sospesi dall’esercizio della professione) che non siano stati cancellati dall’albo tenuto dall’Ordine territoriale successivamente alla data dell’11 settembre 2021.

Di conseguenza, gli iscritti che si sono trasferiti dopo l’11 settembre 2021 da un Ordine territoriale ad un altro, non potranno esercitare il diritto di voto, né presso l’Ordine di provenienza (salvo il caso in cui non lo abbiano già espresso per corrispondenza prima della sospensione del procedimento elettorale), né presso quello di destinazione.

Ciò, in quanto - spiega ancora il CNDCEC - i professionisti trasferiti da un Ordine ad un altro, devono considerarsi per l’Ordine di destinazione quali professionisti iscritti successivamente all’11 settembre 2021 e nell’Ordine di provenienza quali professionisti cancellati dopo l’11 settembre 2021 e, pertanto, non più appartenenti a quello specifico corpo professionale territoriale.
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