Il Consiglio dei Ministri, giovedì 4 settembre, ha approvato tre disegni di legge delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali.
Tra questi, via libera al Governo per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato che illustreremo di seguito, alla luce della bozza del DDL in nostro possesso.
Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento professionale forense
L’articolo 1 delega al Governo l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della menzionata legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere entro trenta giorni per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Principi e criteri direttivi
La riforma parte dal riconoscimento del
ruolo fondamentale dell’avvocato come garante dello Stato di diritto e della corretta amministrazione della giustizia. La bozza sottolinea l’importanza di tutelare la libertà, l’indipendenza e la dignità sociale della professione, riaffermandone la natura essenziale per la collettività.
Tra i
punti qualificanti figurano:
- il ripristino del giuramento dell’avvocato;
- la limitazione dell’uso del titolo professionale ai soli iscritti agli albi;
- la nullità degli atti giuridici di particolare rilevanza se compiuti senza assistenza legale.
Deontologia, formazione e specializzazioni
La bozza rafforza il ruolo del
Consiglio nazionale forense (CNF), che dovrà aggiornare il
codice deontologico e coordinare la formazione.
Sono previsti:
- obbligo di aggiornamento annuale, con sospensione automatica in caso di inadempimento;
- esenzioni per chi ricopre alte cariche istituzionali o accademiche;
- una disciplina organica delle specializzazioni, affidata agli ordini territoriali in collaborazione con le associazioni di settore e le università.
Compensi e tutela economica
Sul fronte economico la riforma punta a garantire equo compenso e proporzionalità rispetto alla qualità e quantità della prestazione.
Prevista la solidarietà nel pagamento tra i soggetti coinvolti in un procedimento e la possibilità di estendere il meccanismo dei pareri di congruità degli ordini anche oltre le attuali ipotesi.
Nuove regole per associazioni e società tra avvocati
Il DDL disciplina con maggiore dettaglio l’
esercizio collettivo della professione:
- le società tra avvocati potranno essere costituite come società di persone, di capitali o cooperative, con la maggioranza del capitale e dei diritti di voto riservata ai professionisti;
- i soci non professionisti saranno ammessi solo per apporti tecnici o finanziari, senza possibilità di influenzare la prestazione professionale;
- introdotta la possibilità di partecipare a reti multidisciplinari, purché vi siano almeno due avvocati iscritti.
Accesso alla professione
Ampio spazio è dedicato a tirocinio ed esame di Stato:
- praticantato di 18 mesi, comprendente studio in affiancamento e corsi obbligatori;
- possibilità di svolgere un semestre all’estero o presso uffici legali pubblici;
- esame di Stato con due prove scritte e una prova orale, più focalizzate sulla risoluzione pratica di casi giuridici.
Disciplina e incompatibilità
Il sistema disciplinare viene riorganizzato, attribuendo la competenza ai consigli distrettuali di disciplina, con regole dettagliate sulla prescrizione, sui rapporti con i procedimenti penali e sulle garanzie difensive degli iscritti.
Sul piano delle incompatibilità, si ribadisce l’impossibilità di esercitare contemporaneamente attività imprenditoriali o notarili, pur consentendo alcune compatibilità, ad esempio con attività scientifiche, insegnamento, incarichi societari o attività di revisione contabile.
Un ordinamento più moderno
Il disegno di legge interviene anche sulla
governance dell’avvocatura:
- ridefinisce funzioni e modalità di elezione degli ordini circondariali;
- conferma il Consiglio nazionale forense come rappresentanza istituzionale a livello nazionale ed europeo;
- rafforza il ruolo del Congresso nazionale forense come momento di indirizzo politico dell’avvocatura.
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