Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, su richiesta di supporto da parte della Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha chiarito le modalità di presentazione e gestione delle istanze di rimborso per somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti.
L’intervento è finalizzato per consentire agli artigiani e commercianti, anche per il tramite dei commercialisti, degli esperti contabili e degli altri professionisti abilitati, di adottare i dovuti accorgimenti, come premesso, nell’ambito delle procedure di presentazione e gestione delle istanze di rimborso di somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Le disposizioni sono state fornite dal CNDCEC con l’Informativa n.112 pubblicata il 15 luglio.
Verifica automatica dell’IBAN: obbligo di intestazione
L’INPS comunica che è stato automatizzato il processo di verifica di titolarità dell’Iban del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento, che deve essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso, al fine di contrastare possibili intenti fraudolenti e garantire la certezza dei pagamenti.
Pertanto, si richiama l’attenzione sulla necessità che nella domanda di rimborso venga indicato un codice Iban intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di Iban per il quale non risulti verificata la titolarità da parte del contribuente, non è possibile per l’istituto effettuare la validazione telematica del codice Iban indicato. Dunque, affinché l’Inps possa perfezionare il rimborso, l’utente riceverà una comunicazione con la quale verrà invitato ad inserire in procedura un codice Iban che risulta allo stesso intestato o cointestato.
È possibile effettuare detta procedura entrando nuovamente in procedura, nella sezione di “Esito Domande”. In particolare, sarà possibile inserire un nuovo codice Iban per il quale effettuare la verifica oppure selezionarne uno già in precedenza verificato (evidenziando così i tempi di attesa), tramite l’apposita icona. Nel caso in cui il contribuente sia effettivamente intestatario del codice Iban inserito originariamente nella procedura ma “non verificato”, lo stesso sarà inviato a trasmettere in copia formato pdf del modulo di identificazione finanziaria (MV70), reperibile sul sito INPS, alla sezione Prestazioni/Moduli. Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dall’istituto bancario/finanziario, dovrà essere inviato tramite PEC alla sua sede INPS di competenza per completare l’iter di riconoscimento”.
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