5 novembre 2022

Sanzione disciplinare applicabile all’iscritto anche in caso del buon esito della messa alla prova

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 169

Autore: Pietro Mosella
La dichiarazione di estinzione del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria in considerazione del buon esito della messa alla prova, non esime il Consiglio di Disciplina dell’Ordine territoriale che ha correttamente aperto il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, dall’effettuare un’autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione ai reati al medesimo ascritti. Laddove ne ravvisi i presupposti, il medesimo Consiglio assumerà una decisione che comporti l’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell’iscritto.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 169 del 26 ottobre 2022, mediante il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto in merito alla richiesta di chiarimento circa l’interpretazione del buon esito della messa alla prova, ex articolo 168-bis del Codice Penale.

Quanto sopra affermato dal Consiglio Nazionale, è scaturito a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha rappresentato che, a seguito di procedimento penale a carico di un iscritto, in merito al quale il Pubblico Ministero ha chiesto il non doversi procedere per essersi il reato estinto per il buon esito della messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168 bis c.p. (rubricato “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il Collegio ha stabilito l’apertura del procedimento disciplinare, senza provvedere alla prevista sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in quanto il procedimento penale era già giunto a definizione.

In virtù di quanto sopra esposto, l’Ordine territoriale, pur tenendo conto della modalità alternativa di definizione del processo prevista dalla Legge n. 67/2014 e della dichiarazione del Giudice che ha dichiarato estinto il reato, ha chiesto al Consiglio Nazionale se si possa assumere una decisione che comporti una sanzione, attese le previsioni dell’ultimo comma dell’articolo 168-ter Codice Penale.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente, il Consiglio Nazionale ricorda che, l’istituto della messa alla prova, è stato introdotto con la Legge n. 67/2014, la quale ha modificato il Codice Penale con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater, nonché il Codice di procedura penale con l’introduzione degli artt. 464-bis e seguenti, i quali regolano le attività d’istruzione del procedimento e del processo, nonché l’articolo 657-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova.

Si ricorda, altresì, che la messa alla prova consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, il quale può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L’istituto giuridico della “messa alla prova” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice, con ordinanza, disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento e cosa prevede l’istituto della messa alla prova, il Consiglio Nazionale rammenta, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/2005 «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso».

In virtù di tutto quanto sopra esposto e al di là delle fattispecie delineate nella norma sopra citata, secondo il CNDCEC la dichiarazione di estinzione del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria, in considerazione del buon esito della messa alla prova, non esime il Consiglio di Disciplina che ha correttamente aperto il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, dall’effettuare un’autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione ai reati al medesimo ascritti e, all’esito, laddove ne ravvisi i presupposti, assumere una decisione che comporti l’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell’iscritto.
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