7 luglio 2021

Svolgimento del tirocinio a distanza in periodo di pandemia

Il CNDCEC ha chiarito diversi aspetti nel Pronto Ordini n. 70/2021

Autore: Pietro Mosella
Lo svolgimento secondo modalità a distanza del tirocinio fino al 31 dicembre 2021 in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, non assicurerebbe comunque la possibilità da parte dell’aspirante tirocinante di poter concludere il tirocinio il quale, dopo tale data, ed in mancanza di ulteriori disposizioni, dovrebbe essere continuato in presenza. È necessario, inoltre, il rispetto del requisito dell’assiduità di svolgimento del tirocinio per almeno 20 ore settimanali richiesto dalla normativa.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 70 del 14 giugno 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in riferimento allo specifico caso di un laureato residente all'estero (regolarmente iscritto all'AIRE) in uno Stato membro UE e dipendente a tempo pieno presso una società di consulenza ed accounting, che si è rivolto al Consiglio Nazionale in merito alla possibilità di svolgimento del tirocinio in modalità telematica presso un professionista con studio in Italia.

Il CNDCEC ha dapprima ricordato quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, ovvero che il tirocinio «comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso», in quanto il tirocinante «è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista». Da quanto appena esposto, si evince che la modalità di svolgimento ordinaria del tirocinio è, quindi, quella in presenza.

Lo stesso Consiglio Nazionale, però, ricorda che, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, il Ministero dell’Università ha decretato la possibilità di effettuazione del tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, compresa la modalità a distanza (Informativa n. 49/2021).

Tale possibilità è stata prevista fino al 31 dicembre 2021 dal decreto c.d. “milleproroghe” (D.L. n. 183/2020) il quale ha, appunto, “prorogato” al 31 dicembre 2021 (articolo 6, comma 8 del citato decreto) le disposizioni del D.L. n. 22/2020 che prevedono, accanto alla possibilità di definire le modalità di svolgimento dell’esame di Stato in deroga alle vigenti disposizioni normative, anche quella di prevedere per il tirocinio modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, che nel nostro caso sono quelle in presenza.

Come rileva il CNDCEC nel Pronto Ordini in commento, quella sopra descritta è una disposizione temporanea correlata alla situazione di emergenza sanitaria, volta ad assicurare la possibilità di effettuazione del tirocinio in situazioni in cui, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, possa non risultare possibile l’effettuazione secondo le modalità ordinarie.

In merito alla citata disposizione ed alla sua validità temporale, il Consiglio Nazionale osserva che pur volendo ammettere la possibilità di effettuazione del tirocinio a distanza in casi in cui tale modalità si renda necessaria in ragione di situazioni non legate alla pandemia, ma a scelte di vita personali (nella fattispecie in esame l’aspirante tirocinante infatti è residente all’estero dove lavora a tempo pieno), lo svolgimento secondo modalità a distanza fino al 31 dicembre 2021, non assicurerebbe comunque la possibilità da parte dell’aspirante tirocinante in questione di poter concludere il tirocinio che, dopo tale data, ed in mancanza di ulteriori disposizioni, dovrebbe essere continuato in presenza.

Un ulteriore aspetto critico, ancor più rilevante e decisivo, a detta del Consiglio Nazionale, è quello riguardante la possibilità di assicurare, in presenza di attività lavorativa a tempo pieno prestata dall’aspirante tirocinante, il rispetto del requisito dell’assiduità di svolgimento del tirocinio per almeno 20 ore settimanali richiesto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 3, del citato D.M. n. 143/2009). Lo svolgimento di attività lavorativa, infatti, rileva in sede di presentazione dell’istanza d’iscrizione alla quale, in base al Regolamento, vanno allegate la dichiarazione dell’aspirante tirocinante riguardante la sussistenza di rapporti di lavoro in corso (con specificazione dei relativi orari) e la dichiarazione del professionista “dominus” che attesti gli orari di frequenza giornaliera dello studio da parte del praticante (in questo caso, in ipotesi di frequenza “a distanza”), con indicazione degli orari di normale funzionamento dello studio, così come previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. g e h, D.M. n. 143/2009.

Il CNDCEC nutre forti dubbi circa la possibilità di assicurare la frequenza richiesta, in quanto andrebbe verificata dall’Ordine in sede di decisione in merito all’istanza d’iscrizione nel registro.

Le canoniche «20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso», infatti, andrebbero in questo caso assicurate al di là dell’orario di lavoro che l’aspirante tirocinante effettua.

Concludendo, per maggiore completezza rispetto a quanto sin qui esposto, il Consiglio Nazionale ricorda anche l’ormai consolidato orientamento che ha sviluppato in relazione al quadro normativo vigente, evidenziando quanto già affermato nell’Informativa n. 23/2011, ovvero la possibilità di considerare valide, ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale, le ore di lavoro prestate alle dipendenze del “dominus” o dell’ente presso il quale il “dominus” presti la propria attività professionale come dipendente.
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